| (Albo nazionale dei gestori
delle case da gioco).
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito un
apposito albo dei soggetti aventi i requisiti per l'esercizio
e la gestione delle case da gioco.
2. All'albo di cui al comma 1 sono iscritte società di
diritto privato, aventi sede legale nel territorio nazionale
ma con possibilità di partecipazione monetaria di capitale
estero europeo.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
emanato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro del tesoro, sono stabiliti le modalità ed i
requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, nonché
i casi di cancellazione dal medesimo.
4. Per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1 delle
società per azioni, in accomandita per azioni o a
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responsabilità limitata è necessario che le azioni o quote
siano nominative. Qualsiasi trasferimento a titolo oneroso o
gratuito, o divisione di azioni o di quote devono essere
previamente autorizzati dal Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro del tesoro. Analogamente si provvede per la
costituzione di pegni o vincoli di ogni genere sulle azioni o
sulle quote.
5. Ai soggetti iscritti all'albo di cui al comma 1 si
applica l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.
6. E' inibita l'iscrizione all'albo ai soggetti a cui è
stata vietata la partecipazione alla conduzione di case da
gioco sia nella Unione europea che in altri Paesi.
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