| Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che la direttiva 94/12/CE e la decisione del
Consiglio dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea
prevedono che entro il 2000 sia fissato un limite più severo
per il contenuto di benzene nelle benzine;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
che stabilisce le norme per la salute e la sicurezza nel
lavoro, con particolare riferimento alla protezione dei
lavoratori dagli agenti cancerogeni, in virtù del quale
l'ordinamento italiano si è adattato alla nuova normativa
comunitaria sulla sicurezza del lavoro;
Vista la legge 12 aprile 1995, n. 146, in applicazione
del protocollo delle Nazioni Unite per la riduzione delle
emissioni di composti organici volatili, e dell'impegno
dell'Italia alla riduzione di tali emissioni nella misura del
30 per cento entro il 2000 rispetto al 1990;
Vista la direttiva 94/63/CE che stabilisce norme per il
controllo delle emissioni di composti organici volatili dai
depositi della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali
alle stazioni di servizio;
Visto l'articolo 6 della direttiva 85/210/CEE relativa al
tenore di piombo nella benzina che consente agli Stati membri
di prendere le misure necessarie per evitare un aumento
significativo della quantità e qualità degli inquinanti di
origine veicolare;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
limitare l'inquinamento atmosferico da traffico autoveicolare
e l'urgenza di regolamentare il settore della distribuzione
delle benzine, anche in anticipo rispetto ai tempi fissati
dalla direttiva europea, al fine di ridurre l'esposizione dei
lavoratori e l'immissione nell'ambiente dei vapori delle
benzine che contengono sostanze cancerogene;
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Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 marzo 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e
dell'ambiente, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità;
emana
il seguente decreto-legge:
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