| (Ripartizione dei proventi).
1. I proventi lordi della casa da gioco, al netto della
percentuale spettante al gestore a seguito del contratto di
concessione e degli oneri di cui all'articolo 9, sono
ripartiti nel modo seguente:
a) il 50 per cento al comune sede della casa da
gioco, che ne determina la destinazione, d'intesa con la
locale azienda di promozione turistica. A mezzo di apposita
convenzione il 20 per cento di detto importo deve essere
destinato ai comuni limitrofi e ad associazioni pubbliche e
private operanti sul loro territorio, con finalità
istituzionali, culturali e sociali;
b) il 50 per cento alle regioni interessate ed al
Ministero dell'interno con finalità, per le prime, di
promozione turistica nazionale ed estera e per il
finanziamento delle aziende di promozione turistica di cui
alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e, per il Ministero
dell'interno, per il finanziamento delle spese di
funzionamento del Comitato di cui all'articolo 10 e del Nucleo
tecnico-amministrativo di cui all'articolo 13 e a favore degli
enti locali secondo quanto previsto dalla legge 31 ottobre
1973, n. 637, nonché a finalità di carattere sociale e
culturale. Per la suddivisione dei proventi di cui alla
presente lettera, il Ministero dell'interno stipula con le
regioni interessate apposita convenzione.
2. Le case da gioco di San Remo e di Venezia concordano
con il Ministero dell'interno, entro cinque anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le modalità di
ripartizione delle entrate lorde di cui al presente
articolo.
3. Per la casa da gioco di Campione d'Italia, per il
riparto dei proventi, rimane in vigore la normativa
vigente.
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