| (Controlli).
1. Al fine di esercitare i necessari controlli
sull'esercizio e la gestione delle case da gioco, i comuni
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istituiscono servizi ispettivi secondo un apposito regolamento
deliberato dal consiglio comunale.
2. Il regolamento comunale di cui al comma 1, sulla base
dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'interno,
sentito il Comitato di cui all'articolo 10, stabilisce le
forme e le modalità per lo svolgimento dei controlli da parte
dei servizi ispettivi, che devono fare parte integrante della
convenzione di cui all'articolo 5, comma 2.
3. Per quanto attiene alla casa da gioco di Saint-Vincent,
i controlli sull'esercizio e la gestione sono istituiti dalla
regione autonoma della Valle d'Aosta nell'ambito dei criteri
fissati dal decreto del Ministro dell'interno previsto dal
comma 2.
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