| (Comitato per il coordinamento
e la vigilanza).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge è istituito, presso il Ministero dell'interno,
il Comitato per il coordinamento e la vigilanza delle attività
previste dalla presente legge, con compiti di indirizzo e
coordinamento anche della Direzione centrale e del nucleo
speciale di polizia di cui all'articolo 13.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è nominato con decreto
del Ministro dell'interno ed è composto da due rappresentanti
del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero
delle finanze, da un rappresentante del Ministero del tesoro,
da un rappresentante del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, dal responsabile del nucleo speciale di
polizia di cui all'articolo 13, da quattro rappresentanti
delle regioni designati dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome, dal presidente dell'albo
nazionale dei croupiers di cui all'articolo 11 e da
rappresentanti delle associazioni sindacali maggiormente
rappresentantive nel settore.
3. In caso di esame di problemi relativi ad una singola
casa da gioco deve essere chiamata a partecipare alle sedute
del Comitato la regione nel cui ambito ricade la casa da gioco
in questione.
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