| (Albo nazionale dei croupiers).
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'albo
nazionale degli impiegati tecnici delle case da gioco
(croupiers).
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il
Ministro di grazia e giustizia, sentite le associazioni
sindacali maggiormente rappresentative della categoria,
stabilisce, con proprio decreto, i criteri, i requisiti e le
modalità di iscrizione all'albo di cui al comma 1 e di
cancellazione dal medesimo, nonché i casi di
incompatibilità.
3. Il trattamento economico e normativo e le mansioni dei
croupiers sono definiti attraverso apposito contratto
collettivo nazionale di lavoro, con possibilità di
articolazione aziendale, da stipulare fra il Ministro
dell'interno, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentantive nel settore e l'organo rappresentativo
dell'albo nazionale dei croupiers.
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