| (Case da gioco su navi).
1. All'articolo 25 della legge 11 dicembre 1984, n. 848,
le parole: "oltre lo stretto di Gibilterra ed il Canale di
Suez" sono sostituite dalle seguenti: "fuori dalle acque
territoriali verso Paesi esteri".
2. Per l'esercizio e la gestione della case da gioco sulle
navi passeggeri italiane in navigazione fuori dalle acque
territoriali verso Paesi esteri le società armatoriali
interessate richiedono apposita autorizzazione al Ministro
dell'interno che la rilascia d'intesa con il Ministro dei
trasporti e della navigazione.
3. La disciplina economica e normativa e le mansioni degli
impiegati tecnici delle case da gioco operanti su navi
battenti bandiera italiana sono determinate tramite specifico
contratto stipulato tra i Ministri competenti, le
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organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
nell'ambito delle case da gioco e l'organo rappresentativo
dell'albo nazionale dei croupiers.
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