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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3986
DDL0213-0015
Progetto di legge Camera n. 213 - testo presentato - (DDL13-213)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C213. TESTIPDL
...C213.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC213 ZZ13 ZZPD ZZPR
                    (Polizia dei giochi).
     1.  Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza
  dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla
  legge 1^ aprile 1981, n.  121, è istituita la Direzione
  centrale per il controllo degli ippodromi e delle case da
  gioco.
     2.  La Direzione centrale di cui al comma 1 istituisce un
  nucleo speciale di polizia composto da personale della Polizia
  di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia
  di finanza con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria
  e di informazione per il controllo degli ippodromi, delle case
  da gioco e di tutti i giochi autorizzati.
     3.  Al fine dei controlli di cui al comma 2, nonché per
  l'azione penale contro il gioco d'azzardo clandestino, la
  Direzione centrale di cui al comma 1, secondo gli indirizzi
  del Comitato di cui all'articolo 10 ed avvalendosi del nucleo
  speciale di polizia, può:
         a)  ispezionare tutti i locali in cui si svolge il
  gioco d'azzardo autorizzato e non, ed i locali in cui sono
  fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il
  gioco, sequestrando e asportando attrezzature e documenti per
  fini di indagine e accertamento;
         b)  verificare per conto dell'albo nazionale di cui
  all'articolo 6 le qualifiche e le qualità morali di tutti i
  soci e amministratori delle società richiedenti l'iscrizione
  all'albo medesimo;
         c)  tenere sotto osservazione e controllo, anche
  dal punto di vista fiscale, tutti i soci e gli amministratori
  delle società che gestiscono case da gioco e comunque tutte le
  persone coinvolte, in maniera diretta o indiretta, nella
  gestione di case da gioco, delle scommesse negli ippodromi o
 
                              Pag. 15
 
  di qualunque altra struttura ove si eserciti il gioco di
  azzardo.
     4.  Le notizie sulla clientela delle case da gioco,
  comunque conosciute attraverso i controlli di cui al presente
  articolo, non possono in alcun modo essere utilizzate ai fini
  fiscali contro la stessa.
     5.  Il nucleo speciale di polizia di cui al comma 2 è
  affiancato da un nucleo tecnico-amministrativo il cui compito
  essenziale è il controllo e la verifica del regolare
  svolgimento dei giochi consentiti, dei bilanci e dei libri
  sociali della società concessionaria, anche per gli effetti di
  cui al comma 4 dell'articolo 6.  Il nucleo di cui al presente
  comma ha libero accesso a tutte le case da gioco esistenti ed
  a qualsiasi dato contabile e amministrativo ritenuto
  necessario.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-213 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0213 TOTPAG=0016 TOTDOC=0018 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=005 PAGFIN=0015 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=021300 00 FASCIDC=13DDL0213 SORTNAV=0021300 000 00000 ZZDDLC213 NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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