| (Polizia dei giochi).
1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla
legge 1^ aprile 1981, n. 121, è istituita la Direzione
centrale per il controllo degli ippodromi e delle case da
gioco.
2. La Direzione centrale di cui al comma 1 istituisce un
nucleo speciale di polizia composto da personale della Polizia
di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia
di finanza con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria
e di informazione per il controllo degli ippodromi, delle case
da gioco e di tutti i giochi autorizzati.
3. Al fine dei controlli di cui al comma 2, nonché per
l'azione penale contro il gioco d'azzardo clandestino, la
Direzione centrale di cui al comma 1, secondo gli indirizzi
del Comitato di cui all'articolo 10 ed avvalendosi del nucleo
speciale di polizia, può:
a) ispezionare tutti i locali in cui si svolge il
gioco d'azzardo autorizzato e non, ed i locali in cui sono
fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il
gioco, sequestrando e asportando attrezzature e documenti per
fini di indagine e accertamento;
b) verificare per conto dell'albo nazionale di cui
all'articolo 6 le qualifiche e le qualità morali di tutti i
soci e amministratori delle società richiedenti l'iscrizione
all'albo medesimo;
c) tenere sotto osservazione e controllo, anche
dal punto di vista fiscale, tutti i soci e gli amministratori
delle società che gestiscono case da gioco e comunque tutte le
persone coinvolte, in maniera diretta o indiretta, nella
gestione di case da gioco, delle scommesse negli ippodromi o
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di qualunque altra struttura ove si eserciti il gioco di
azzardo.
4. Le notizie sulla clientela delle case da gioco,
comunque conosciute attraverso i controlli di cui al presente
articolo, non possono in alcun modo essere utilizzate ai fini
fiscali contro la stessa.
5. Il nucleo speciale di polizia di cui al comma 2 è
affiancato da un nucleo tecnico-amministrativo il cui compito
essenziale è il controllo e la verifica del regolare
svolgimento dei giochi consentiti, dei bilanci e dei libri
sociali della società concessionaria, anche per gli effetti di
cui al comma 4 dell'articolo 6. Il nucleo di cui al presente
comma ha libero accesso a tutte le case da gioco esistenti ed
a qualsiasi dato contabile e amministrativo ritenuto
necessario.
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