| (Regolamento di attuazione).
1. Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui
all'articolo 10, emana, con proprio decreto, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
regolamento di attuazione della legge stessa.
2. Il regolamento di attuazione prevede in particolare:
a) le disposizioni volte a garantire la tutela
dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla
disciplina dell'accesso dei giocatori, che dovrà prevedere la
discrezionalità per il gestore della non ammissione di
soggetti ritenuti non desiderati;
b) specie e tipi di giochi e loro
regolamentazione;
c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o
festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;
d) disposizioni particolari sui criteri della
gestione e del controllo all'interno della casa da gioco,
prevedendo l'utilizzazione, anche da parte del personale di
cui all'articolo 9, di sistemi di controllo a mezzo video, o
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di altri sistemi analoghi, esclusivamente sui tavoli, le cui
modalità sono definite nel contratto collettivo nazionale di
lavoro;
e) l'autorizzazione ai soggetti titolari della
concessione per l'esercizio e la gestione delle case da gioco
allo svolgimento di operazioni di anticipazione e cambio
assegni, da praticare con un tasso di interesse non superiore
al tasso di interesse legale, riconoscendo esclusivamente ad
essi la possibilità dell'azione di recupero in deroga
all'articolo 1933 del codice civile.
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