| (Disposizioni comuni).
1. E' vietato l'accesso ai locali della casa da gioco ai
minori di anni diciotto e ai residenti nel comune sede della
casa da gioco. Il regolamento di attuazione della presente
legge può prevedere ulteriori casi di divieto per soggetti che
si trovano in specifiche condizioni soggettive ostative.
2. Agli effetti giuridici e della vigilanza i locali della
casa da gioco sono considerati pubblici.
3. Alle case da gioco si applica la disposizione di cui al
n. 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30
dicembre 1995.
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