| 1. I sindaci dei comuni con oltre 150.000 abitanti,
ovvero con un numero di abitanti inferiore se è installato un
sistema di rilevamento della qualità dell'aria, per gli
effetti dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, allo scopo di prevenire le emissioni inquinanti,
con particolare riferimento al benzene e agli idrocarburi
policiclici aromatici, possono vietare come misura
programmata, permanente o temporanea, la circolazione nei
centri abitati di tutte o di alcune categorie di autoveicoli
non conformi alle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE e 93/59/CE,
fatti salvi gli autoveicoli che effettuano controlli almeno
semestrali secondo quanto previsto dalla direttiva
92/55/CE.
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