| 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio
1991, n. 19, è inserito il seguente:
"1- bis. La regione Friuli-Venezia Giulia può altresì
istituire, con legge regionale, un Fondo di rotazione speciale
costituito da stanziamenti ordinari della regione stessa per
la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata
massima di dieci anni, a favore delle imprese operanti nei
comparti del commercio e del turismo, nonché dei servizi ad
essi connessi, preferibilmente associate in consorzi. La
misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei
finanziamenti, nonché i criteri e le modalità relativi,
saranno determinati nel rispetto dei princìpi del diritto
comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in
materia".
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