| 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, del
decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, relative al
regime agevolato per gli oli da gas per autotrazione,
limitatamente alle imprese esercenti attività di trasporto di
merci per conto terzi, sono estese a tutti i comuni delle
province di Udine e di Pordenone.
2. Al fine di cui al comma 1, il contingente attribuito
alla provincia di Udine è aumentato della misura pari al 200
per cento di quello determinato per la provincia di Gorizia,
mentre nella provincia di Pordenone è aumentato della misura
del 100 per cento di quello assegnato alla provincia di
Gorizia.
| |