| 1. A partire dal 1^ luglio 1997, e fino al 30 giugno
1999, il tenore massimo consentito di benzene nelle benzine è
fissato nell'1,4 per cento in volume.
2. A partire dal 1^ luglio 1999 il tenore massimo
consentito di benzene nelle benzine è fissato nell'1 per cento
in volume.
3. Il controllo del tenore di benzene nelle benzine è
effettuato dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte
indirette sui carburanti prodotti dalle raffinerie italiane e
su quelli importati. I laboratori provvederanno a classificare
le due tipologie di benzine di cui ai commi 1 e 2 utilizzando
i metodi di cui all'allegato al decreto del Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie 28 maggio 1988, n.
214, con le modifiche di cui al metodo UNICHIM n. 1135 (ed.
maggio 1995).
4. L'immissione in consumo di benzine non rispondenti a
quanto stabilito nei commi 1 e 2, è punita con la sanzione
amministrativa da lire trenta milioni a lire trecento
milioni.
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