| 1. Alla lettera a) dell'articolo 2 della legge 29
luglio 1975, n. 405, le parole: "quali organismi operativi
delle unità sanitarie locali, quando queste saranno istituite"
sono soppresse.
2. Alla lettera b) dell'articolo 2 della legge 29
luglio 1975, n. 405, le parole: "quali presidi di gestione
diretta o convenzionata dalle unità sanitarie locali, quando
queste saranno istituite" sono soppresse.
3. Al secondo periodo della lettera c) dell'articolo
2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, le parole: "con le unità
sanitarie locali" sono sostituite dalle seguenti: "con i
comuni ed i consorzi dei comuni".
4. Il quarto periodo della lettera c) dell'articolo
2 della legge 29 luglio 1975, n. 405 è abrogato.
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