Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4005
DDL0218-0002
Progetto di legge Camera n. 218 - testo presentato - (DDL13-218)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C218. TESTIPDL
...C218.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC218 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - L'esigenza di una specifica
  normativa per l'introduzione nella scuola dei temi della
  sessualità è oggetto di discussione in sede parlamentare ormai
  da 20 anni!
     Nella XI legislatura la VII Commissione aveva elaborato un
  testo unificato, giunto fino alla sede legislativa, ma non
  all'approvazione finale.  Rimangono così presenti, attuali e
  ancor più urgenti i molteplici problemi e le numerose ragioni
  di ordine sociale, culturale, psicologico, formativo che
  rendono opportuno l'inserimento nella scuola dell'informazione
  e dell'educazione sessuale.
     Riteniamo, altresì, che riproporre il testo approvato
  dalla VII Commissione nella XI legislatura e ripresentato
  anche nella XII, frutto di una buona sintesi delle posizioni
  molto diverse fra le forze politiche, possa costituire
  un'efficace base per la riapertura del confronto parlamentare
  con l'obiettivo che possa in tempi non lunghi essere approvata
  una buona legge.
     L'articolo 1 prevede che le scuole di ogni ordine e grado
  concorrano, in collaborazione con i genitori, all'informazione
  e all'educazione ad una cultura della sessualità
  responsabile.
     L'articolo 2 sancisce che le tematiche inerenti la
  sessualità non costituiscano materia curricolare a sé stante e
  che la loro introduzione nell'attività didattica si realizzi
  in forme interdisciplinari.
     L'articolo 3 prevede che il Ministro della pubblica
  istruzione aggiorni con decreti gli orientamenti educativi
  della scuola materna ed integri i programmi delle scuole
  d'ogni ordine e grado.
     L'articolo 4 contiene norme per l'aggiornamento dei
  docenti.
     L'articolo 5 prevede la programmazione di iniziative
  extracurriculari da parte degli organi collegiali competenti
 
                               Pag. 2
 
  anche su proposta dei genitori e, nella scuola secondaria
  superiore, degli studenti.  Tali iniziative sono affidate agli
  insegnanti della scuola e anche ad esperti esterni.
     Gli articoli 6 e 7 prevedono che per la formazione dei
  docenti, nel predisporre i corsi di laurea, si tenga conto
  delle finalità della legge proposta e che il Ministero della
  pubblica istruzione curi la raccolta e la valutazione delle
  attività svolte.
     L'articolo 8 infine fissa la copertura finanziaria.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-218 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0218 TOTPAG=0006 TOTDOC=0010 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0002 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=021800 00 FASCIDC=13DDL0218 SORTNAV=0021800 000 00000 ZZDDLC218 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati