Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


401
DDL0025-0007
Progetto di legge Camera n. 25 - testo presentato - (DDL13-25)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C25. TESTIPDL
...C25.
...Decreto-legge 25 marzo 1996, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 1996. Disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene.
Pag. 7 Articolo 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC25 ZZ13 ZZDL ZZPR
      1.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
  si applicano, fatte salve le normative vigenti in materia di
  emissioni dagli impianti industriali, le disposizioni previste
  dalla direttiva 94/63/CE relative al controllo delle emissioni
  di composti organici volatili negli impianti di deposito delle
  benzine presso i terminali, nelle operazioni di caricamento e
  scaricamento di cisterne mobili presso i terminali, nelle
  cisterne mobili, nel caricamento degli impianti di deposito
  presso le stazioni di servizio, secondo le modalità e il
  calendario fissati dalla stessa direttiva.
      2.  A partire dal 30 giugno 1996, tutti gli impianti nuovi
  di distribuzione di benzine dovranno essere dotati di
  dispositivi per il recupero dei vapori di benzina.
      3.  Entro il 31 dicembre 1997 le pompe di distribuzione di
  benzine presso le stazioni di servizio preesistenti, situate
  in comuni con oltre 150.000 abitanti e con una movimentazione
  superiore a 500 metri cubi/anno, o in ambienti confinati,
  dovranno essere attrezzate con dispositivi per il recupero dei
  vapori di benzina.
      4.  Entro il 31 dicembre 1998 le pompe di distribuzione di
  benzine presso le stazioni di servizio preesistenti, con un
  volume di movimentazione superiore a 1000 m. cubi/anno,
  dovranno essere attrezzate con dispositivi per il recupero dei
  vapori di benzina.
      5.  Entro il 31 dicembre 1999 l'intera rete preesistente
  di distribuzione delle benzine dovrà essere attrezzata con
  dispositivi per il recupero dei vapori di benzina.
      6.  Entro il 30 giugno 1996 il Ministero dell'ambiente, di
  concerto con i Ministeri dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale,
  dell'interno, della sanità, dei trasporti e della navigazione
  e delle finanze, stabilisce i requisiti tecnici dei
  dispositivi per il recupero dei vapori di benzina nelle pompe
  di distribuzione dei carburanti e dei dispositivi da adottare
  sulle auto nuove.
      7.  Ferme restando le disposizioni penali di cui al
  decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, la violazione
  delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, è punita
  con la sanzione amministrativa da lire trenta milioni a lire
  trecento milioni.  In caso di recidiva sono sospese le
  autorizzazioni ai depositi ed all'esercizio delle attività di
  distribuzione dei carburanti.
 
DATA=960329 FASCID=DDL13-25 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0025 TOTPAG=0008 TOTDOC=0008 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0007 RIGINIZ=001 PAGFIN=0007 RIGFIN=044 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=002500 00 FASCIDC=13DDL0025 SORTNAV=0002500 000 00000 ZZDDLC25 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



Ritorna al menu della banca dati