| 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
si applicano, fatte salve le normative vigenti in materia di
emissioni dagli impianti industriali, le disposizioni previste
dalla direttiva 94/63/CE relative al controllo delle emissioni
di composti organici volatili negli impianti di deposito delle
benzine presso i terminali, nelle operazioni di caricamento e
scaricamento di cisterne mobili presso i terminali, nelle
cisterne mobili, nel caricamento degli impianti di deposito
presso le stazioni di servizio, secondo le modalità e il
calendario fissati dalla stessa direttiva.
2. A partire dal 30 giugno 1996, tutti gli impianti nuovi
di distribuzione di benzine dovranno essere dotati di
dispositivi per il recupero dei vapori di benzina.
3. Entro il 31 dicembre 1997 le pompe di distribuzione di
benzine presso le stazioni di servizio preesistenti, situate
in comuni con oltre 150.000 abitanti e con una movimentazione
superiore a 500 metri cubi/anno, o in ambienti confinati,
dovranno essere attrezzate con dispositivi per il recupero dei
vapori di benzina.
4. Entro il 31 dicembre 1998 le pompe di distribuzione di
benzine presso le stazioni di servizio preesistenti, con un
volume di movimentazione superiore a 1000 m. cubi/anno,
dovranno essere attrezzate con dispositivi per il recupero dei
vapori di benzina.
5. Entro il 31 dicembre 1999 l'intera rete preesistente
di distribuzione delle benzine dovrà essere attrezzata con
dispositivi per il recupero dei vapori di benzina.
6. Entro il 30 giugno 1996 il Ministero dell'ambiente, di
concerto con i Ministeri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale,
dell'interno, della sanità, dei trasporti e della navigazione
e delle finanze, stabilisce i requisiti tecnici dei
dispositivi per il recupero dei vapori di benzina nelle pompe
di distribuzione dei carburanti e dei dispositivi da adottare
sulle auto nuove.
7. Ferme restando le disposizioni penali di cui al
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, la violazione
delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, è punita
con la sanzione amministrativa da lire trenta milioni a lire
trecento milioni. In caso di recidiva sono sospese le
autorizzazioni ai depositi ed all'esercizio delle attività di
distribuzione dei carburanti.
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