| 1. Per le finalità di cui alla presente legge è
autorizzata la spesa di lire 3 miliardi nell'anno 1996 e di
lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione.
2. Per gli anni successivi al 1998 si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della
legge 23 agosto 1988, n. 362.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
| |