| 1. Ai sordomuti riconosciuti tali dalla legge 26 maggio
1970, n. 381, sono concessi i seguenti benefìci:
a) riconoscimento di un tetto di 700 scatti
gratuiti ogni bimestre;
b) riduzione del 50 per cento dei canoni di
abbonamento telefonico e radiotelevisivo.
2. I benefìci di cui al comma 1, lettera a), si
applicano limitatamente ad una utenza domestica per ogni
individuo affetto da sordità congenita o acquisita durante
l'età evolutiva.
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