| Onorevoli Colleghi! - L'Assemblea Costituente, così
come legittimamente richiesto dai valdostani, stabilì e decise
di assegnare alla Valle d'Aosta una rappresentanza nel
Parlamento italiano. Soprattutto, fu definito un meccanismo di
tutela che permettesse di evitare che il collegio elettorale
della piccola regione autonoma venisse allargato, causando di
conseguenza una messa in minoranza del numero di elettori
relativamente piccolo della Valle d'Aosta. Recita dunque
l'articolo 47 dello Statuto speciale: "Agli effetti delle
elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato, la Valle
d'Aosta forma una circoscrizione elettorale".
Il Costituente, ovviamente, non poteva prevedere analogo
meccanismo per il Parlamento europeo in tempi in cui l'Europa
unita appariva come una prospettiva distante. Oggi, invece,
l'Italia ha diritto ad ottantasette rappresentanti nel
Parlamento europeo, Assemblea che necessariamente vedrà nei
prossimi anni aumentare il proprio ruolo e le proprie
competenze. Tuttavia, l'assenza di obblighi derivanti dallo
Statuto speciale ha purtroppo indotto negativamente il
legislatore italiano che, nonostante le ripetute richieste del
Consiglio regionale della Valle d'Aosta, non ha tenuto conto
nella legge 24 gennaio 1979, n. 18, sulle elezioni dei
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, e nelle
modifiche effettuate con il decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1984, n. 61, sulle disposizioni tecniche
concernenti l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al
Parlamento europeo, della necessità di dare alla Valle d'Aosta
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un proprio collegio elettorale a tutela delle specificità
linguistiche, giuridiche e politiche della regione
autonoma.
Al contrario, è avvenuto quanto il Costituente mirava
espressamente ad evitare: la Valle d'Aosta è stata infatti
inserita in un enorme collegio elettorale comprendente anche
Piemonte, Liguria e Lombardia. E' vero che all'articolo 12
della legge elettorale per le elezioni europee esiste una
possibilità di apparentamento per "partiti o gruppi politici
espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle
d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di
lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia".
Tuttavia, il meccanismo previsto all'articolo 22 della
medesima legge è certamente discriminatorio per la Valle
d'Aosta, poiché al terzo comma si legge: "Qualora nessuno dei
candidati della lista di minoranza linguistica collegata sia
compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di
liste ha diritto, l'ultimo posto spetta a quel candidato di
minoranza linguistica che abbia ottenuto la maggior cifra
individuale, purché non inferiore a 50.000". Questa cifra è
certamente irragiungibile per un candidato valdostano, che
conta su circa 90.000 elettori in Valle d'Aosta e che, dunque,
non può raggiungere il numero enorme di preferenze richiesto
dal meccanismo di apparentamento.
Ogni sforzo nella legislazione ordinaria, pur intrapreso
anche in passato, rischia di infrangersi contro la mancanza di
volontà dei partiti in Italia di assegnare alla Valle d'Aosta
un proprio collegio che esprima una propria rappresentanza. Lo
dimostra anche il dibattito sull'argomento avvenuto in
chiusura della XI legislatura in Senato, quando si è persa
l'occasione storica di modificare la legge elettorale per le
elezioni europee in senso regionalista con una sua
applicazione sin dalle consultazioni del giugno 1994. Ecco
perché, a tutela di questo diritto della Valle d'Aosta, è
necessaria una norma di rango costituzionale che rappresenti
una tutela, sia rispetto alla normativa italiana, sia nel caso
in cui finalmente il Parlamento europeo esercitasse il potere
di darsi, com'è possibile, una legge per la propria elezione.
Ed è quanto si cerca di ottenere attraverso questa proposta di
legge costituzionale che copre un "vuoto" dello Statuto di
autonomia, prevedendo un collegio elettorale per la Valle
d'Aosta in occasione delle elezioni europee, dando
implicitamente alla regione autonoma un proprio
europarlamentare.
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