| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 2 miliardi in ragione d'anno a decorrere
dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
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stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale
1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per il 1996, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
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