| Onorevoli Deputati! - E' noto come il problema della
compatibilità della spesa previdenziale con le mutate realtà
economiche, demografiche ed occupazionali abbia trovato
soluzione normativa nella legge 8 agosto 1995, n. 335.
Provvedimento, questo, di carattere decisamente strutturale,
volto precipuamente al conseguimento dell'equilibrio
finanziario dell'intero sistema, i cui effetti risultano tanto
più rilevanti se riguardati nel medio-lungo termine, e come
tale non idoneo a disciplinare profili di carattere
congiunturale e comunque afferenti a situazioni coinvolgenti
interessi primari che richiedono, per ciò stesso, immediata
considerazione e pronta ed urgente soluzione attraverso
strumenti legislativi di supporto.
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Da tale premessa muove il provvedimento qui in
considerazione che dà conto della rappresentata esigenza,
manifestata anche in sede parlamentare, per un verso,
affrontando questioni insorte a seguito di recenti sentenze
della Corte costituzionale adottate in materia pensionistica
(con particolare riguardo alle sentenze nn. 495 del 1993 e 240
del 1994 relative alla vexata quaestio della
corresponsione delle somme spettanti a titolo di integrazione
al minimo del trattamento pensionistico), e per l'altro,
disciplinando aspetti aventi carattere di sussidiazione al
portato della riforma, svolgendo così una funzione integrativa
di essa.
In particolare, con l'articolo 1 si è proceduto, come
accennato, a dare attuazione alle citate sentenze della Corte
costituzionale nn. 495 del 1993 e 240 del 1994, con le quali
si è sancita l'illegittimità delle norme secondo cui,
nell'ipotesi di concorso tra due o più pensioni integrate o
integrabili al trattamento minimo, il computo del trattamento
pensionistico spettante al titolare di pensione, diretta o di
reversibilità, veniva effettuato, in relazione ad uno dei due
trattamenti, esclusivamente sulla parte di pensione cosiddetta
"contributiva", senza perciò ricomprendervi l'intero importo
includente la quota di pensione integrata al minimo.
Come è noto, dalle stesse ha avuto origine un vasto
contenzioso che ha comportato, proprio per l'ampiezza delle
situazioni coinvolte ed i connessi oneri finanziari, notevoli
difficoltà nell'individuazione delle iniziative più idonee da
adottare per il soddisfacimento dei riconosciuti diritti
previdenziali, senza peraltro trascurare gli insuperabili
vincoli di bilancio.
Per far fronte quindi agli acclarati diritti
previdenziali, per il cui soddisfacimento si postula
l'esigenza di ricorrere ad un decreto-legge, viene disposto,
con la contestuale previsione dell'estinzione dei giudizi
pendenti, il rimborso delle somme maturate sino al 31 dicembre
1995 a titolo di integrazione al trattamento minimo
pensionistico, tramite la corresponsione ai soggetti
interessati, in sei annualità, di titoli di Stato, cui è
conferito il requisito della commerciabilità (considerata la
loro peculiare funzione), le cui caratteristiche e procedure
di assegnazione saranno definite con decreto del Ministro del
tesoro (commi 1 e 3). Il comma 2 individua i soggetti
beneficiari, condizionando peraltro la sussistenza del diritto
alla verifica annuale dei requisiti reddituali, e fissa i
criteri di determinazione delle somme da corrispondere.
L'articolo 2, in attuazione di quanto disposto con le
sentenze della Corte costituzionale nn. 78 del 1993 e 141 del
1989, definisce i parametri concernenti la rivalutazione dei
contributi versati, nell'ambito dell'assicurazione facoltativa
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, non supportati
da un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei
contributi medesimo. Viene così prevista, a partire dal 1^
gennaio 1952, la rivalutazione, secondo l'anno di versamento,
dei contributi versati in base all'aumento percentuale del
costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala
mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria ovvero
in base al coefficiente di rivalutazione della lira.
Con l'articolo 3 vengono dettate disposizioni in materia
di regolarizzazione contributiva sia da parte di quei soggetti
che per la prima volta denunciano la loro posizione
contributiva (e che rappresentano quindi la nuova
"emersione"), sia da parte di coloro che, già iscritti,
risultano in posizione debitoria, con riferimento ai periodi
contributivi maturati al 31 dicembre 1995 (commi 1 e 2). Con
il comma 3 viene disciplinata la temporizzazione dei
versamenti, mentre il comma 4, in analogia a precedenti
disposizioni adottate in materia, prevede, nelle ipotesi di
regolarizzazione contributiva, sia l'estinzione dei reati e
delle sanzioni amministrative connesse agli inadempimenti
sanati, sia la possibilità dell'ammissione delle imprese alla
fruizione della fiscalizzazione e degli sgravi
contributivi.
Nel dibattito parlamentare recentemente svoltosi presso la
Commissione lavoro della Camera dei deputati sul tema
concernente il versamento del contributo previdenziale del 10
per cento previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge n.
335 del 1995 a carico dei lavoratori che svolgono attività di
lavoro autonomo e dei lavoratori parasubordinati, è emerso, da
parte di tutte le forze politiche, un invito al Governo ad
ottemperare senz'altro al disposto normativo nei confronti dei
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soggetti privi di copertura previdenziale, e a meglio
specificare la posizione sia dei titolari di pensione che di
quei soggetti già assicurati presso forme di previdenza
obbligatoria.
In tal senso pertanto all'articolo 4 si differisce al 30
giugno 1996 l'obbligo di iscrizione da parte dei pensionati o
iscritti a forme pensionistiche obbligatorie ed al 1^ aprile
1996, per motivi di carattere tecnico organizzativo, l'obbligo
a carico dei soggetti sprovvisti di copertura previdenziale
(comma 1), provvedendo comunque a compensare nell'ammontare
complessivo la ricaduta finanziaria derivante dal predetto
differimento con le misure previste nell'ambito del
provvedimento qui in considerazione.
Con il comma 2 dello stesso articolo viene disciplinata la
costituzione e l'assetto organizzativo della gestione
pensionistica di cui al citato articolo 2, comma 26, della
legge n. 335 del 1995, prevedendo, altresì, nelle more della
costituzione del Comitato amministratore, la nomina di un
commissario.
In osservanza del principio del riparto degli oneri
contributivi, viene prevista, fermo restando l'obbligo di
versamento da parte dei percettori di reddito professionale da
lavoro autonomo del contributo del 10 per cento, la
possibilità per gli stessi di addebitare ai committenti una
percentuale nella misura del 4 per cento dei corrispettivi
lordi (comma 3).
Per il versamento contributivo, le cui modalità operative
sono demandate all'INPS, il comma 4, indica le scadenze
temporali. In conformità alla previsione dell'articolo 2,
comma 18, della legge 335 del 1995, il contributo annuo è
fissato nella misura complessiva del 10 per cento del
massimale annuo fissato per il 1996 in 132 milioni. Nel caso
in cui i versamenti effettuati in acconto superino il 10 per
cento dei redditi netti, l'eccedenza viene restituita
dall'INPS agli aventi diritto, ovvero viene contabilizzata,
come acconto degli eventuali importi per l'anno successivo
(comma 5).
L'articolo 5, in coerenza con quanto stabilito
nell'accordo del luglio 1993 sul costo del lavoro, disciplina
la decontribuzione relativa alle erogazioni delle somme
previste dai contratti collettivi di secondo livello a favore
dei dipendenti a titolo di partecipazione agli utili di
impresa, la cui corresponsione e struttura siano correlate,
dai contratti medesimi, agli incrementi di produttività
aziendale, a condizione, però, che ai dipendenti medesimi non
siano stati corrisposti, nell'anno solare di riferimento,
trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti
dal contratto collettivo nazionale di lavoro (commi 1 e 5).
A fronte della citata decontribuzione è previsto il
versamento di un contributo di solidarietà, nella misura del
10 per cento dell'importo della predetta erogazione, gravante
sul datore di lavoro in favore delle gestioni pensionistiche
cui sono iscritti i lavoratori, salvo che le erogazioni
accessorie vengano destinate a forme pensionistiche
complementari (comma 3).
Infine, il comma 4 estende il riferito congegno anche alle
forme pensionistiche sostitutive dell'assicurazione generale
obbligatoria. Condizione, peraltro, per l'applicazione della
citata decontribuzione e il deposito dei contratti presso gli
uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.
Nell'intento di evitare drastici aggravi del costo del
lavoro nonché immediati e difficilmente sostenibili
appesantimenti contributivi a carico dei prosecutori
volontari, si è delineato, con l'articolo 6, un meccanismo di
gradualità nell'applicazione dell'articolo 3, comma 23, della
legge n. 335 del 1995, concernente l'elevazione al 32 per
cento dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo lavoratori
dipendenti da parte dei prosecutori volontari ovvero da parte
di talune categorie datoriali per le quali non ricorrono i
presupposti per operare la prevista, contestuale riduzione
delle aliquote contributive di finanziamento per le
prestazioni temporanee.
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