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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


404
DDL0026-0002
Progetto di legge Camera n. 26 - testo presentato - (DDL13-26)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C26. TESTIPDL
...C26.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC26 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - E' noto come il problema della
  compatibilità della spesa previdenziale con le mutate realtà
  economiche, demografiche ed occupazionali abbia trovato
  soluzione normativa nella legge 8 agosto 1995, n. 335.
  Provvedimento, questo, di carattere decisamente strutturale,
  volto precipuamente al conseguimento dell'equilibrio
  finanziario dell'intero sistema, i cui effetti risultano tanto
  più rilevanti se riguardati nel medio-lungo termine, e come
  tale non idoneo a disciplinare profili di carattere
  congiunturale e comunque afferenti a situazioni coinvolgenti
  interessi primari che richiedono, per ciò stesso, immediata
  considerazione e pronta ed urgente soluzione attraverso
  strumenti legislativi di supporto.
 
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     Da tale premessa muove il provvedimento qui in
  considerazione che dà conto della rappresentata esigenza,
  manifestata anche in sede parlamentare, per un verso,
  affrontando questioni insorte a seguito di recenti sentenze
  della Corte costituzionale adottate in materia pensionistica
  (con particolare riguardo alle sentenze nn. 495 del 1993 e 240
  del 1994 relative alla  vexata quaestio  della
  corresponsione delle somme spettanti a titolo di integrazione
  al minimo del trattamento pensionistico), e per l'altro,
  disciplinando aspetti aventi carattere di sussidiazione al
  portato della riforma, svolgendo così una funzione integrativa
  di essa.
     In particolare, con l'articolo 1 si è proceduto, come
  accennato, a dare attuazione alle citate sentenze della Corte
  costituzionale nn. 495 del 1993 e 240 del 1994, con le quali
  si è sancita l'illegittimità delle norme secondo cui,
  nell'ipotesi di concorso tra due o più pensioni integrate o
  integrabili al trattamento minimo, il computo del trattamento
  pensionistico spettante al titolare di pensione, diretta o di
  reversibilità, veniva effettuato, in relazione ad uno dei due
  trattamenti, esclusivamente sulla parte di pensione cosiddetta
  "contributiva", senza perciò ricomprendervi l'intero importo
  includente la quota di pensione integrata al minimo.
     Come è noto, dalle stesse ha avuto origine un vasto
  contenzioso che ha comportato, proprio per l'ampiezza delle
  situazioni coinvolte ed i connessi oneri finanziari, notevoli
  difficoltà nell'individuazione delle iniziative più idonee da
  adottare per il soddisfacimento dei riconosciuti diritti
  previdenziali, senza peraltro trascurare gli insuperabili
  vincoli di bilancio.
     Per far fronte quindi agli acclarati diritti
  previdenziali, per il cui soddisfacimento si postula
  l'esigenza di ricorrere ad un decreto-legge, viene disposto,
  con la contestuale previsione dell'estinzione dei giudizi
  pendenti, il rimborso delle somme maturate sino al 31 dicembre
  1995 a titolo di integrazione al trattamento minimo
  pensionistico, tramite la corresponsione ai soggetti
  interessati, in sei annualità, di titoli di Stato, cui è
  conferito il requisito della commerciabilità (considerata la
  loro peculiare funzione), le cui caratteristiche e procedure
  di assegnazione saranno definite con decreto del Ministro del
  tesoro (commi 1 e 3).  Il comma 2 individua i soggetti
  beneficiari, condizionando peraltro la sussistenza del diritto
  alla verifica annuale dei requisiti reddituali, e fissa i
  criteri di determinazione delle somme da corrispondere.
     L'articolo 2, in attuazione di quanto disposto con le
  sentenze della Corte costituzionale nn. 78 del 1993 e 141 del
  1989, definisce i parametri concernenti la rivalutazione dei
  contributi versati, nell'ambito dell'assicurazione facoltativa
  per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, non supportati
  da un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei
  contributi medesimo.  Viene così prevista, a partire dal 1^
  gennaio 1952, la rivalutazione, secondo l'anno di versamento,
  dei contributi versati in base all'aumento percentuale del
  costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala
  mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria ovvero
  in base al coefficiente di rivalutazione della lira.
     Con l'articolo 3 vengono dettate disposizioni in materia
  di regolarizzazione contributiva sia da parte di quei soggetti
  che per la prima volta denunciano la loro posizione
  contributiva (e che rappresentano quindi la nuova
  "emersione"), sia da parte di coloro che, già iscritti,
  risultano in posizione debitoria, con riferimento ai periodi
  contributivi maturati al 31 dicembre 1995 (commi 1 e 2).  Con
  il comma 3 viene disciplinata la temporizzazione dei
  versamenti, mentre il comma 4, in analogia a precedenti
  disposizioni adottate in materia, prevede, nelle ipotesi di
  regolarizzazione contributiva, sia l'estinzione dei reati e
  delle sanzioni amministrative connesse agli inadempimenti
  sanati, sia la possibilità dell'ammissione delle imprese alla
  fruizione della fiscalizzazione e degli sgravi
  contributivi.
     Nel dibattito parlamentare recentemente svoltosi presso la
  Commissione lavoro della Camera dei deputati sul tema
  concernente il versamento del contributo previdenziale del 10
  per cento previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge n.
  335 del 1995 a carico dei lavoratori che svolgono attività di
  lavoro autonomo e dei lavoratori parasubordinati, è emerso, da
  parte di tutte le forze politiche, un invito al Governo ad
  ottemperare senz'altro al disposto normativo nei confronti dei
 
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  soggetti privi di copertura previdenziale, e a meglio
  specificare la posizione sia dei titolari di pensione che di
  quei soggetti già assicurati presso forme di previdenza
  obbligatoria.
     In tal senso pertanto all'articolo 4 si differisce al 30
  giugno 1996 l'obbligo di iscrizione da parte dei pensionati o
  iscritti a forme pensionistiche obbligatorie ed al 1^ aprile
  1996, per motivi di carattere tecnico organizzativo, l'obbligo
  a carico dei soggetti sprovvisti di copertura previdenziale
  (comma 1), provvedendo comunque a compensare nell'ammontare
  complessivo la ricaduta finanziaria derivante dal predetto
  differimento con le misure previste nell'ambito del
  provvedimento qui in considerazione.
     Con il comma 2 dello stesso articolo viene disciplinata la
  costituzione e l'assetto organizzativo della gestione
  pensionistica di cui al citato articolo 2, comma 26, della
  legge n. 335 del 1995, prevedendo, altresì, nelle more della
  costituzione del Comitato amministratore, la nomina di un
  commissario.
     In osservanza del principio del riparto degli oneri
  contributivi, viene prevista, fermo restando l'obbligo di
  versamento da parte dei percettori di reddito professionale da
  lavoro autonomo del contributo del 10 per cento, la
  possibilità per gli stessi di addebitare ai committenti una
  percentuale nella misura del 4 per cento dei corrispettivi
  lordi (comma 3).
     Per il versamento contributivo, le cui modalità operative
  sono demandate all'INPS, il comma 4, indica le scadenze
  temporali.  In conformità alla previsione dell'articolo 2,
  comma 18, della legge 335 del 1995, il contributo annuo è
  fissato nella misura complessiva del 10 per cento del
  massimale annuo fissato per il 1996 in 132 milioni.  Nel caso
  in cui i versamenti effettuati in acconto superino il 10 per
  cento dei redditi netti, l'eccedenza viene restituita
  dall'INPS agli aventi diritto, ovvero viene contabilizzata,
  come acconto degli eventuali importi per l'anno successivo
  (comma 5).
     L'articolo 5, in coerenza con quanto stabilito
  nell'accordo del luglio 1993 sul costo del lavoro, disciplina
  la decontribuzione relativa alle erogazioni delle somme
  previste dai contratti collettivi di secondo livello a favore
  dei dipendenti a titolo di partecipazione agli utili di
  impresa, la cui corresponsione e struttura siano correlate,
  dai contratti medesimi, agli incrementi di produttività
  aziendale, a condizione, però, che ai dipendenti medesimi non
  siano stati corrisposti, nell'anno solare di riferimento,
  trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti
  dal contratto collettivo nazionale di lavoro (commi 1 e 5).
     A fronte della citata decontribuzione è previsto il
  versamento di un contributo di solidarietà, nella misura del
  10 per cento dell'importo della predetta erogazione, gravante
  sul datore di lavoro in favore delle gestioni pensionistiche
  cui sono iscritti i lavoratori, salvo che le erogazioni
  accessorie vengano destinate a forme pensionistiche
  complementari (comma 3).
     Infine, il comma 4 estende il riferito congegno anche alle
  forme pensionistiche sostitutive dell'assicurazione generale
  obbligatoria.  Condizione, peraltro, per l'applicazione della
  citata decontribuzione e il deposito dei contratti presso gli
  uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.
     Nell'intento di evitare drastici aggravi del costo del
  lavoro nonché immediati e difficilmente sostenibili
  appesantimenti contributivi a carico dei prosecutori
  volontari, si è delineato, con l'articolo 6, un meccanismo di
  gradualità nell'applicazione dell'articolo 3, comma 23, della
  legge n. 335 del 1995, concernente l'elevazione al 32 per
  cento dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo lavoratori
  dipendenti da parte dei prosecutori volontari ovvero da parte
  di talune categorie datoriali per le quali non ricorrono i
  presupposti per operare la prevista, contestuale riduzione
  delle aliquote contributive di finanziamento per le
  prestazioni temporanee.
 
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