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Onorevoli Colleghi! - Varie leggi hanno trattato
l'argomento della promozione onorifica al grado superiore a
favore di cittadini italiani ex combattenti del secondo
conflitto mondiale, prima, la legge 18 dicembre 1973, n. 858,
che riconobbe il titolo di guardiamarina ai cittadini che, pur
avendo frequentato fino alla data dell'8 settembre 1943 il 9^
corso preliminare navale per la nomina a ufficiale di
complemento, non conseguirono il grado per i noti avvenimenti
legati alla suddetta data. Successivamente (legge 8 agosto
1980, n. 434) il beneficio venne concesso agli ufficiali e
sottufficiali che hanno partecipato alla guerra partigiana.
Quindi (leggi 6 novembre 1990, nn. 323 e 325) il beneficio fu
esteso agli ufficiali e sottufficiali già internati militari
in Germania e a tutti gli ex combattenti.
Infine, con la legge 31 gennaio 1992, n. 159, venne
riconosciuto il grado di sottotenente, sempre a titolo
onorifico, ai sergenti allievi ufficiali di complemento che in
relazione agli avvenimenti seguiti alla data dell'8 settembre
1943 non ebbero la possibilità di conseguire la nomina ad
ufficiale.
Le leggi in vigore escludono gli allievi ufficiali delle
regie accademie e gli allievi ufficiali di complemento che
iniziarono il corso nel gennaio-febbraio 1943, e non ebbero la
nomina ad ufficiale a causa degli eventi dell'8 settembre
1943, ma non ebbero neppure il grado di sergente perché non
previsto in quei corsi.
Il provvedimento proposto risponde ad esigenze equitative
verso una categoria di militari fino ad ora escluse.
Detto testo, approvato in sede legislativa dalla
Commissione difesa della Camera, è passato all'esame del
Senato che lo ha emendato e rinviato alla Camera.
C'è da notare che gli emendamenti proposti al Senato hanno
trovato in quella sede (4^ Commissione difesa) l'approvazione
unanime di tutti i gruppi politici e del rappresentante del
Governo.
Il successivo riesame da parte della Commissione difesa
della Camera ha peraltro posto in evidenza il dissenso del
gruppo di Rifondazione comunista, seguito dal ripensamento
degli altri gruppi della coalizione dell'Ulivo, in quanto gli
emendamenti approvati dal Senato avrebbero esteso il beneficio
in questione anche ai combattenti della Repubblica sociale
italiana.
Infatti la scomparsa dal testo dell'articolo 1 della
condizione relativa al possesso della qualifica di
ex-combattente o di ex-internato militare in campo di
concentramento avrebbe consentito l'estensione del
provvedimento a tutti i combattenti.
A nulla sono valse le considerazioni di ordine politico
(opportunità di pacificazione richiamate dal Presidente
Violante nel suo discorso d'apertura della Camera) né quelle
di mero ordine amministrativo (competenza della commissione
ordinaria di avanzamento nel giudicare i singoli casi, come
previsto dalla legge del 1973 per gli allievi ufficiali di
complemento della Marina militare), per cui, nell'articolo 1,
è stata reinserita la clausola condizionante del possesso
della qualifica di ex-combattente o di ex-internato in campo
di concentramento.
Il provvedimento proposto non comporta oneri finanziari,
e, a questo punto, si auspica, una rapida conclusione
dell' iter, considerata anche l'età di coloro che
potranno beneficiare della legge in esame e del limitato
numero di quanti, fino ad oggi, sono stati discriminati dalle
precedenti leggi.
Pietro GIANNATTASIO, Relatore.
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