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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4041
DDL0222-0002
Relazione Camera n. 222-C (DDL13-222-C)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C222C. TESTIPDL
...C222C.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVC ZZDDLC222C ZZ13 ZZRL ZZRM
                               Pag. 4
 
     Onorevoli Colleghi! - Varie leggi hanno trattato
  l'argomento della promozione onorifica al grado superiore a
  favore di cittadini italiani ex combattenti del secondo
  conflitto mondiale, prima, la legge 18 dicembre 1973, n. 858,
  che riconobbe il titolo di guardiamarina ai cittadini che, pur
  avendo frequentato fino alla data dell'8 settembre 1943 il 9^
  corso preliminare navale per la nomina a ufficiale di
  complemento, non conseguirono il grado per i noti avvenimenti
  legati alla suddetta data.  Successivamente (legge 8 agosto
  1980, n. 434) il beneficio venne concesso agli ufficiali e
  sottufficiali che hanno partecipato alla guerra partigiana.
  Quindi (leggi 6 novembre 1990, nn. 323 e 325) il beneficio fu
  esteso agli ufficiali e sottufficiali già internati militari
  in Germania e a tutti gli ex combattenti.
     Infine, con la legge 31 gennaio 1992, n. 159, venne
  riconosciuto il grado di sottotenente, sempre a titolo
  onorifico, ai sergenti allievi ufficiali di complemento che in
  relazione agli avvenimenti seguiti alla data dell'8 settembre
  1943 non ebbero la possibilità di conseguire la nomina ad
  ufficiale.
     Le leggi in vigore escludono gli allievi ufficiali delle
  regie accademie e gli allievi ufficiali di complemento che
  iniziarono il corso nel gennaio-febbraio 1943, e non ebbero la
  nomina ad ufficiale a causa degli eventi dell'8 settembre
  1943, ma non ebbero neppure il grado di sergente perché non
  previsto in quei corsi.
     Il provvedimento proposto risponde ad esigenze equitative
  verso una categoria di militari fino ad ora escluse.
     Detto testo, approvato in sede legislativa dalla
  Commissione difesa della Camera, è passato all'esame del
  Senato che lo ha emendato e rinviato alla Camera.
     C'è da notare che gli emendamenti proposti al Senato hanno
  trovato in quella sede (4^ Commissione difesa) l'approvazione
  unanime di tutti i gruppi politici e del rappresentante del
  Governo.
     Il successivo riesame da parte della Commissione difesa
  della Camera ha peraltro posto in evidenza il dissenso del
  gruppo di Rifondazione comunista, seguito dal ripensamento
  degli altri gruppi della coalizione dell'Ulivo, in quanto gli
  emendamenti approvati dal Senato avrebbero esteso il beneficio
  in questione anche ai combattenti della Repubblica sociale
  italiana.
     Infatti la scomparsa dal testo dell'articolo 1 della
  condizione relativa al possesso della qualifica di
  ex-combattente o di ex-internato militare in campo di
  concentramento avrebbe consentito l'estensione del
  provvedimento a tutti i combattenti.
     A nulla sono valse le considerazioni di ordine politico
  (opportunità di pacificazione richiamate dal Presidente
  Violante nel suo discorso d'apertura della Camera) né quelle
  di mero ordine amministrativo (competenza della commissione
  ordinaria di avanzamento nel giudicare i singoli casi, come
  previsto dalla legge del 1973 per gli allievi ufficiali di
  complemento della Marina militare), per cui, nell'articolo 1,
  è stata reinserita la clausola condizionante del possesso
  della qualifica di ex-combattente o di ex-internato in campo
  di concentramento.
     Il provvedimento proposto non comporta oneri finanziari,
  e, a questo punto, si auspica, una rapida conclusione
  dell' iter,  considerata anche l'età di coloro che
  potranno beneficiare della legge in esame e del limitato
  numero di quanti, fino ad oggi, sono stati discriminati dalle
  precedenti leggi.
                            Pietro GIANNATTASIO,  Relatore.
 
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