| 1. Dopo l'articolo 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 159, è
inserito il seguente:
"Art. 1- bis. - 1. Ai cittadini italiani già
studenti universitari, collocati in licenza nel 1943,
richiamati per frequentare i corsi di allievi sergenti ed ai
quali non fu possibile, a seguito degli avvenimenti del
settembre 1943, completare i corsi stessi, è riconosciuto il
grado onorifico di sottotenente, o similari qualifiche
esistenti in altre Armi, qualora durante i corsi agli allievi
siano stati assegnati compiti, oltre che didattici, connessi
con le operazioni di guerra".
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