| Articolo 1.
(Rimborso delle somme arretrate a seguito delle sentenze
della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del
1994).
Le somme maturate al 31 dicembre 1995 in conseguenza
delle sentenze della Corte costituzionale sono state
complessivamente valutate, nei termini definiti dalla
disposizione, dall'INPS e dall'ENPALS in circa 17.500 miliardi
di lire.
Il rimborso di tali somme è modulato, secondo le
disponibilità finanziarie di cui all'apposito accantonamento
di fondo globale di parte corrente della legge finanziaria
1996, in 6 annualità (al lordo degli interessi dovuti), come
risulta dal seguente prospetto:
Parametri:
Importo capitale, lire 17.500 miliardi;
Rimborso, 6 anni;
Tasso di interesse netto medio sui titoli, 9 per
cento;
Tasso di interesse medio sulle somme non ancora
rimborsate, 4 per cento;
Ipotesi durata media dei titoli, 3 anni.
Rate rimborso
(in miliardi di lire)
... (omissis) ...
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Articolo 2.
(Attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n.
141 del 1989 e n. 78 del 1993).
La norma è diretta a rivalutare, in attuazione delle
sentenze della Corte costituzionale n. 141 del 1989 e n. 78
del 1993, i contributi versati alla gestione facoltativa
presso l'INPS, di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 aprile 1936, n. 1155.
Gli effetti di onerosità sono quantificati nella seguente
tabella:
... (omissis) ...
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Articoli 3 e 4.
(Condono previdenziale e differimento termini).
L'attuazione delle disposizioni sul condono di cui
all'articolo 3 consentirebbe all'INPS di acquisire maggiori
entrate per un importo complessivo pari a lire 2.150 miliardi,
di cui: lire 2.000 miliardi nell'anno 1996, lire 100 miliardi
nell'anno 1997 e lire 50 miliardi nell'anno 1998.
Tale effetto positivo sul bilancio INPS è da
rideterminarsi, per l'anno 1996, in relazione agli effetti
derivanti dal differimento dei termini stabilito dall'articolo
4, relativamente all'assoggettamento all'obbligo del
cosiddetto contributo del 10 per cento.
Infatti, sulla base degli elementi forniti dal Ministero
delle finanze e dall'INPS, l'effetto finanziario derivante dal
predetto differimento è così valutabile:
Parametri:
Riparto su base annua gettito contributivo 10 per
cento:
a) già pensionati, lire 300 miliardi;
b) già iscritti a forme obbligatorie, lire 1.000
miliardi;
c) non iscritti a forme obbligatorie, lire 1.300
miliardi.
Perdita gettito:
(1.000+300)x6/12+1.300x3/12=lire 1.000 miliardi(in
c.t.).
Pertanto, gli effetti delle disposizioni di cui agli
articoli in rassegna comportano, nell'unitarietà del bilancio
INPS, un maggior gettito contributivo per l'anno 1996 pari a
circa lire 1.000 miliardi.
Articolo 5.
(Contrattazione integrativa aziendale di secondo
livello).
La norma è diretta ad escludere dalla retribuzione
imponibile ai fini contributivi le erogazioni integrative
previste dai contratti collettivi aziendali. Ciò entro un
limite massimo della retribuzione contrattuale percepita,
definito in misura pari al 3 per cento sul piano programmatico
e all'1 per cento in via immediata. Tale ultima percentuale
potrà essere quindi elevata solo con successivo provvedimento
legislativo.
I relativi effetti sull'entrata delle gestioni
interessate sono quantificati secondo i seguenti parametri:
1. Percentuale esclusione retribuzione imponibile: 1 per
cento.
2. Incremento annuale retribuzione media: 4 per cento.
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3. Variazione tasso annuo occupazione:
1996: 0,60 per cento;
1997: 0,70 per cento;
dal 1998: 0,80 per cento.
4. Minore aliquota contributiva (datore lavoro e
lavoratore):
soggetti A) - optanti previdenza complementare: 10 per
cento;
soggetti B) - non optanti previdenza complementare:
39,79 per cento.
5. Maggiori effetti fiscali:
soggetti A) IRPEG ILOR - (su minore contribuzione): 32
per cento;
soggetti B) IRPEG ILOR IRPEF - (su minore retribuzione
imponibile): 12 per cento.
6. Imprese: 70 per cento dei settori industria,
commercio, trasporti e servizi con più di 50 dipendenti; 10
per cento settore edile con più di 50 dipendenti; 100 per
cento credito e assicurazione.
7. Percentuale adesioni su addetti interessati:
1996: 30 per cento;
1997: 40 per cento;
1998: 70 per cento;
1999: 90 per cento;
2000 e oltre: 100 per cento.
8. Soggetti che optano per la previdenza complementare
con versamento pari allo 0,67 per cento:
1996: 4,63 per cento;
1997: 9,54 per cento;
1998: 14,70 per cento;
1999: 20,11 per cento;
2000: 25,77 per cento;
2001: 31,66 per cento;
2002: 33,27 per cento;
2003: 34,88 per cento;
2004: 36,47 per cento;
2005: 38,08 per cento;
2006: 39,68 per cento;
2007: 41,26 per cento;
2008: 42,88 per cento.
9. Retribuzione media annua 1996: lire 26.000.000.
10. Anzianità contributiva pensionabile media: 33.
11. Aliquota marginale IRPEF pensionati: 22 per cento.
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Riepilogo effetti finanziari (in cifra tonda)
(importi in miliardi di lire)
... (omissis) ...
Articolo 6.
(Adeguamento aliquote contributive ai sensi dell'articolo
3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
La norma è diretta a graduare nel tempo gli incrementi
contributivi aggiuntivi derivanti, in attuazione dell'articolo
3, comma 23, della legge n. 335 del 1995, dal processo di
elevazione al 32 per cento delle aliquote contributive dovute
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ove tale elevazione
risulti non coperta, per carenza di capienza, da contestuale
riduzione delle aliquote per le prestazioni temporanee (commi
1 e 2).
La disposizione precisa altresì, che il predetto
"trasferimento" di aliquote, per il settore cooperativo,
avviene sulla base delle originarie retribuzioni
convenzionali, rispetto alle quali si applicava la
contribuzione per le prestazioni temporanee.
In tal caso dalla disposizione non conseguono, con
riferimento agli squilibri di bilancio già deliberati, effetti
negativi sul bilancio dell'INPS.
* * *
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Gli oneri derivanti dagli articoli 2 e 5 del
provvedimento sono complessivamente valutati nella seguente
tabella. Poiché si provvede per la relativa copertura anche
con le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 25 della
legge n. 845 del 1978, si allega il prospetto "A" prodotto
dalla competente Direzione generale del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale dal quale si evince l'avanzo di
amministrazione al 31 dicembre 1995, le relative destinazioni
e, in via residuale, la disponibilità per lire 10 miliardi
nell'anno 1996.
Quadro riassuntivo oneri relativi agli articoli 2 e
5
(importi in miliardi di lire)
... (omissis) ...
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Prospetto A
... (omissis) ...
Pag. 11
... (omissis) ...
segue: prospetto A
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