| (Espressione del voto per corrispondenza).
1. I cittadini italiani residenti all'estero o che vi si
trovano anche temporaneamente, in possesso dei requisiti per
essere elettori, partecipano all'elezione del Parlamento
europeo, della Camera dei deputati, del Senato della
Repubblica, dei consigli regionali e delle province autonome,
compatibilmente con quanto previsto nei singoli statuti,
esprimendo il proprio voto per corrispondenza.
2. Per esercitare il diritto di voto, i cittadini di cui
al comma 1 devono essere iscritti o reiscritti nelle liste
elettorali ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle
leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta
e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e
successive modificazioni.
3. Gli elettori cancellati dall'anagrafe della popolazione
residente dei comuni della Repubblica per emigrazione
permanente all'estero sono iscritti nelle anagrafi dei
cittadini italiani residenti all'estero, conformemente a
quanto disposto dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470.
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