| Onorevoli Colleghi! - Come è noto la legge 9 marzo
1989, n. 88, recante ristrutturazione dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, prevede, al
comma 5 dell'articolo 55, la possibilità per l'INAIL di
rettificare in qualunque momento le prestazioni erogate in
caso di errore di qualunque natura commesso in sede di
attribuzione, erogazione o riliquidazione delle
prestazioni.
Di conseguenza anche in Valle d'Aosta, in ossequio alla
legge di cui sopra, moltissimi assistiti si sono visti ridurre
o addirittura azzerare la propria rendita di inabilità.
Detta rendita, nata come mera funzione risarcitoria per la
diminuzione della propria capacità lavorativa a seguito
dell'evento invalidante, è divenuta per molti assistiti
l'unica, se non la più importante fonte di reddito.
Alla luce di queste considerazioni, la presente proposta
di legge, in conformità con la teoria dei diritti quesiti, si
propone di "congelare" le rendite percepite fino all'entrata
in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88, salvaguardando
così le aspettative e le necessità degli assistiti.
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