| 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 55 della legge 9 marzo
1989, n. 88, è aggiunto il seguente:
"5- bis. In deroga a quanto disposto dal comma 5, per
le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'INAIL, per le
quali si accerti che in sede di attribuzione, erogazione o
riliquidazione è stato commesso errore, non si dà luogo a
rettifica delle prestazioni e queste ultime restano fissate al
valore corrisposto alla data di entrata in vigore della
presente legge".
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