| Onorevoli Colleghi! - Da tempo si discute in
Parlamento, dando seguito a quanto indicato dalla stessa Corte
costituzionale, della necessità di definire con una normativa
quadro l'attività delle case da gioco in Italia.
Molti ostacoli si sono frapposti all'approvazione di una
normativa sui casinò, poiché vi sono interessi molto
contrastanti, problemi di ordine pubblico, diverse valutazioni
del rapporto fra lo Stato e le regioni nella materia. Il
rinvio di una disciplina organica di questa componente del
gioco d'azzardo, non ha permesso neppure sino ad oggi di
trovare una soluzione al problema di un inquadramento chiaro
di quella particolare professionalità rappresentata dai
cosiddetti croupiers, termine francese che definisce
tradizionalmente gli impiegati tecnici di gioco. La presente
proposta di legge, già presentata nella XI e XII legislatura,
mira proprio a trovare una soluzione concreta per
regolamentare la disciplina dell'albo professionale dei
croupiers che operano nei quattro casinò italiani. Una
professione che, sommando gli impiegati tecnici di Venezia,
Saint-Vincent, Sanremo e Campione, interessa circa 2.000
persone. La libera circolazione dei lavoratori, che deriva da
normative comunitarie, rende necessaria una definizione sul
piano interno che eviti un accesso indiscriminato ad una
professione tanto delicata, così come, per altro, preoccupa il
proliferare di fittizie scuole di formazione dei croupiers
che illudono molti giovani e sfornano personale che non ha
i necessari requisiti. Nei primi 32 articoli della proposta di
legge si definiscono dunque gli ambiti della disciplina
dell'albo professionale, dalle sue finalità alla sua
efficacia, dalla definizione ai diritti e doveri degli
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impiegati tecnici. L'istituzione dell'albo professionale e del
consiglio nazionale degli impiegati tecnici di gioco sono
completati da una serie molto dettagliata di norme che
regolamentano la materia. All'articolo 33 si prevede inoltre
il contratto collettivo nazionale di lavoro per tutti i
lavoratori delle case da gioco, mentre l'articolo 34 si occupa
della questione delle mance rispetto al trattamento
pensionistico (l'aspetto fiscale è già regolato dal
decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n.331).
Si tratta ovviamente di una proposta di legge perfettibile
nel corso dell' iter per la sua approvazione. Va
considerato dunque un contributo utile per il dibattito. Certo
è che non si può non considerarne l'urgenza per dare un pieno
riconoscimento ad una professione particolare, che trarrebbe
certamente giovamento dalla nascita di un albo professionale
che dia alla categoria una disciplina ed un'autodisciplina, a
vantaggio, come si ricorda all'articolo 1, della promozione
della miglior qualificazione tecnico-professionale degli
impiegati tecnici, della collaborazione e della solidarietà
all'interno della categoria, nonché allo scopo di contribuire
alla miglior organizzazione della professione, di permettere
un controllo sull'accesso ad essa e sul suo esercizio, di
vigilare sul decoro della professione e di tutelare
efficacemente la categoria.
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