| (Definizione).
1. Agli effetti della presente legge sono considerati
impiegati tecnici di gioco, denominati anche croupiers,
coloro che, iscritti all'albo professionale di cui
all'articolo 17, esercitano professionalmente l'attività di
operatore tecnico specializzato addetto alla conduzione dei
giochi ed all'espletamento delle relative operazioni presso le
case da gioco italiane cui sono vincolati da un rapporto di
lavoro subordinato.
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