| (Corpo elettorale).
1. Il corpo elettorale è composto da tutti gli iscritti
all'albo professionale di cui all'articolo 17.
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2. Il corpo elettorale è competente ad eleggere a
maggioranza relativa e con voto segreto i membri del consiglio
direttivo sulla base di singole candidature.
3. Al fine di cui al comma 2 le operazioni di voto si
svolgono in seggi elettorali costituiti presso ogni casa da
gioco.
4. Il corpo elettorale è unico ed i voti espressi vengono
ripartiti in un collegio nazionale.
5. Sono eletti i candidati che conseguono il maggiore
numero di preferenze.
6. Il corpo elettorale elegge, a maggioranza relativa e
con voto segreto, i membri del collegio dei revisori dei conti
ed il consiglio dei probiviri su base nazionale.
7. Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non
superiore ad un terzo degli eleggibili.
8. Ogni componente il corpo elettorale può presentare
osservazioni, proposte e mozioni al consiglio direttivo.
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