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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4073
DDL0225-0015
Progetto di legge Camera n. 225 - testo presentato - (DDL13-225)
(suddiviso in 46 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C225. TESTIPDL
...C225.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC225 ZZ13 ZZPD ZZPR
                    (Consiglio direttivo).
     1.  Il consiglio direttivo è composto da membri scelti tra
  gli iscritti all'albo professionale con le modalità previste
  all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, in misura proporzionale ai
  componenti il corpo elettorale secondo le seguenti
  indicazioni:
         a)  sino a cinquecento elettori, undici
  componenti;
         b)  da cinquecentouno a mille elettori, diciassette
  componenti;
         c)  da milleuno a millecinquecento elettori,
  ventuno componenti;
         d)  oltre millecinquecento elettori, due componenti
  ogni cinquecento elettori.
     2.  Il consiglio direttivo esprime la volontà giuridica del
  consiglio nazionale degli impiegati tecnici di gioco.
     3.  Il consiglio direttivo svolge tutte le funzioni
  attribuitegli dalla presente legge e dal regolamento adottato
  ai sensi dell'articolo 36.
 
                               Pag. 7
 
     4.  Il consiglio direttivo si riunisce in prima sessione
  entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati
  elettorali, a cura del consigliere che ha riportato il più
  alto quoziente elettorale.
     5.  Nella sua prima seduta il consiglio direttivo nomina,
  mediante votazioni separate, a maggioranza relativa e con voto
  segreto, il presidente, il vicepresidente ed il comitato
  esecutivo.
     6.  Il consiglio direttivo si riunisce in sessione
  ordinaria ogni tre mesi ed in sessione straordinaria ogni
  volta che il presidente lo ritenga opportuno ovvero lo
  richiedano almeno un quarto dei suoi componenti od un quinto
  del corpo elettorale, previo avviso scritto da recapitarsi al
  domicilio dei componenti a cura del presidente almeno dieci
  giorni prima della riunione.
     7.  In caso di richiesta di riunione ai sensi del comma 6,
  il presidente deve provvedere entro cinque giorni dal deposito
  della stessa.
     8.  Le sedute del consiglio direttivo sono valide con la
  partecipazione di almeno due terzi dei suoi componenti.
     9.  Le deliberazioni sono approvate quando le proposte
  ottengono la maggioranza assoluta dei voti.
     10.  Gli astenuti sono considerati nel computo dei presenti
  ma non votanti.
     11.  Il consiglio direttivo deve provvedere sulle
  osservazioni, sulle proposte e sulle mozioni presentate ai
  sensi dell'articolo 10, comma 8, nella prima sessione
  successiva al loro deposito.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-225 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0225 TOTPAG=0019 TOTDOC=0046 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=019 PAGFIN=0007 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=022500 00 FASCIDC=13DDL0225 SORTNAV=0022500 000 00000 ZZDDLC225 NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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