| (Consiglio direttivo).
1. Il consiglio direttivo è composto da membri scelti tra
gli iscritti all'albo professionale con le modalità previste
all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, in misura proporzionale ai
componenti il corpo elettorale secondo le seguenti
indicazioni:
a) sino a cinquecento elettori, undici
componenti;
b) da cinquecentouno a mille elettori, diciassette
componenti;
c) da milleuno a millecinquecento elettori,
ventuno componenti;
d) oltre millecinquecento elettori, due componenti
ogni cinquecento elettori.
2. Il consiglio direttivo esprime la volontà giuridica del
consiglio nazionale degli impiegati tecnici di gioco.
3. Il consiglio direttivo svolge tutte le funzioni
attribuitegli dalla presente legge e dal regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 36.
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4. Il consiglio direttivo si riunisce in prima sessione
entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati
elettorali, a cura del consigliere che ha riportato il più
alto quoziente elettorale.
5. Nella sua prima seduta il consiglio direttivo nomina,
mediante votazioni separate, a maggioranza relativa e con voto
segreto, il presidente, il vicepresidente ed il comitato
esecutivo.
6. Il consiglio direttivo si riunisce in sessione
ordinaria ogni tre mesi ed in sessione straordinaria ogni
volta che il presidente lo ritenga opportuno ovvero lo
richiedano almeno un quarto dei suoi componenti od un quinto
del corpo elettorale, previo avviso scritto da recapitarsi al
domicilio dei componenti a cura del presidente almeno dieci
giorni prima della riunione.
7. In caso di richiesta di riunione ai sensi del comma 6,
il presidente deve provvedere entro cinque giorni dal deposito
della stessa.
8. Le sedute del consiglio direttivo sono valide con la
partecipazione di almeno due terzi dei suoi componenti.
9. Le deliberazioni sono approvate quando le proposte
ottengono la maggioranza assoluta dei voti.
10. Gli astenuti sono considerati nel computo dei presenti
ma non votanti.
11. Il consiglio direttivo deve provvedere sulle
osservazioni, sulle proposte e sulle mozioni presentate ai
sensi dell'articolo 10, comma 8, nella prima sessione
successiva al loro deposito.
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