| (Comitato esecutivo).
1. Il comitato esecutivo è composto da cinque membri
iscritti all'albo professionale ed eletti dal consiglio
direttivo ai sensi dell'articolo 11, comma 5.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerati eletti
coloro che ottengono il maggior numero di voti.
3. Il comitato esecutivo ha compiti operativi e svolge le
seguenti funzioni:
a) esegue le deliberazioni del consiglio
direttivo;
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b) adotta, in caso di necessità ed urgenza, le
deliberazioni necessarie per il conseguimento degli scopi del
consiglio nazionale degli impiegati tecnici di gioco, che
devono comunque essere sottoposte alla ratifica del consiglio
direttivo nella prima seduta successiva;
c) cura la tenuta dell'albo professionale di cui
all'articolo 17;
d) svolge le funzioni previste all'articolo 21,
comma 2;
e) elegge, a maggioranza semplice, un
segretario;
f) svolge gli altri compiti previsti dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 36.
4. Il comitato esecutivo si riunisce in prima sessione
entro dieci giorni dalla nomina a cura del componente più
anziano.
5. Il comitato esecutivo si riunisce in sessione ordinaria
ogni mese ed in sessione straordinaria ogni volta che il
presidente lo ritenga opportuno ovvero lo richiedano due suoi
componenti o almeno un quarto dei consiglieri, previo avviso
scritto da recapitarsi al domicilio dei componenti a cura del
presidente almeno dieci giorni prima della riunione.
6. In caso di richiesta di riunione ai sensi del comma 5
il presidente deve provvedere entro cinque giorni dal deposito
della stessa.
7. Le sedute del comitato esecutivo sono valide con la
partecipazione di almeno tre suoi componenti, oltre il
presidente od il vicepresidente.
8. Le deliberazioni sono approvate quando le proposte
ottengono la maggioranza assoluta dei voti.
9. Gli astenuti sono considerati nel computo dei presenti
ma non votanti.
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