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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4074
DDL0225-0016
Progetto di legge Camera n. 225 - testo presentato - (DDL13-225)
(suddiviso in 46 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C225. TESTIPDL
...C225.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC225 ZZ13 ZZPD ZZPR
                    (Comitato esecutivo).
     1.  Il comitato esecutivo è composto da cinque membri
  iscritti all'albo professionale ed eletti dal consiglio
  direttivo ai sensi dell'articolo 11, comma 5.
     2.  Ai fini di cui al comma 1 sono considerati eletti
  coloro che ottengono il maggior numero di voti.
     3.  Il comitato esecutivo ha compiti operativi e svolge le
  seguenti funzioni:
         a)  esegue le deliberazioni del consiglio
  direttivo;
 
                               Pag. 8
 
         b)  adotta, in caso di necessità ed urgenza, le
  deliberazioni necessarie per il conseguimento degli scopi del
  consiglio nazionale degli impiegati tecnici di gioco, che
  devono comunque essere sottoposte alla ratifica del consiglio
  direttivo nella prima seduta successiva;
         c)  cura la tenuta dell'albo professionale di cui
  all'articolo 17;
         d)  svolge le funzioni previste all'articolo 21,
  comma 2;
         e)  elegge, a maggioranza semplice, un
  segretario;
         f)  svolge gli altri compiti previsti dal
  regolamento adottato ai sensi dell'articolo 36.
     4.  Il comitato esecutivo si riunisce in prima sessione
  entro dieci giorni dalla nomina a cura del componente più
  anziano.
     5.  Il comitato esecutivo si riunisce in sessione ordinaria
  ogni mese ed in sessione straordinaria ogni volta che il
  presidente lo ritenga opportuno ovvero lo richiedano due suoi
  componenti o almeno un quarto dei consiglieri, previo avviso
  scritto da recapitarsi al domicilio dei componenti a cura del
  presidente almeno dieci giorni prima della riunione.
     6.  In caso di richiesta di riunione ai sensi del comma 5
  il presidente deve provvedere entro cinque giorni dal deposito
  della stessa.
     7.  Le sedute del comitato esecutivo sono valide con la
  partecipazione di almeno tre suoi componenti, oltre il
  presidente od il vicepresidente.
     8.  Le deliberazioni sono approvate quando le proposte
  ottengono la maggioranza assoluta dei voti.
  9.  Gli astenuti sono considerati nel computo dei presenti
  ma non votanti.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-225 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0225 TOTPAG=0019 TOTDOC=0046 NDOC=0016 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=030 PAGFIN=0008 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=022500 00 FASCIDC=13DDL0225 SORTNAV=0022500 000 00000 ZZDDLC225 NDOC0016 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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