| (Consiglio dei probiviri).
1. Il consiglio dei probiviri è composto da cinque membri
eletti ai sensi dell'articolo 10, comma 6, tra tutti gli
iscritti all'albo professionale.
2. In deroga al disposto dell'articolo 10, comma 7, nelle
elezioni di cui al comma 1 si possono esprimere tre
preferenze.
3. Il consiglio dei probiviri esercita un controllo
sull'attività degli organi del consiglio nazionale degli
impiegati tecnici di gioco, attende ai procedimenti
disciplinari, decide i ricorsi presentati contro gli organi
del consiglio nazionale e svolge le funzioni attribuitegli dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 36.
4. Il consiglio dei probiviri nomina al suo interno un
presidente, a maggioranza relativa e con voto segreto.
5. Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente
quando questi lo ritenga opportuno ovvero su richiesta di un
sesto del corpo elettorale, di un terzo dei componenti del
consiglio direttivo o di almeno tre membri del comitato
esecutivo.
6. In caso di richieste di riunione ai sensi del comma 5
il presidente deve provvedere entro cinque giorni dal deposito
della relativa richiesta.
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