| (Collegio dei revisori dei conti).
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque
membri eletti ai sensi dell'articolo 10, comma 6, tra tutti
gli iscritti all'albo professionale.
2. In deroga all'articolo 10, comma 7, alle elezioni di
cui al comma 1 si possono esprimere tre preferenze.
3. Il collegio esercita il controllo sulla regolarità
contabile di tutti gli atti degli organi del consiglio
nazionale degli impiegati tecnici di gioco e svolge le
funzioni attribuitegli dal regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 36, riferendo al consiglio direttivo.
4. Il collegio dei revisori dei conti nomina al suo
interno un presidente, a maggioranza relativa e con voto
segreto.
5. Il collegio si riunisce su convocazione del presidente
ogni anno o quando questi lo ritenga opportuno ovvero su
richiesta di un sesto del corpo elettorale, di un terzo dei
componenti del consiglio direttivo o di almeno tre membri del
comitato esecutivo.
6. In caso di richiesta di riunione ai sensi del comma 5
il presidente deve provvedere entro cinque giorni dal deposito
della relativa richiesta.
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