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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


408
DDL0026-0006
Progetto di legge Camera n. 26 - testo presentato - (DDL13-26)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C26. TESTIPDL
...C26.
...Decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 1996. Norme in materia previdenziale.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC26 ZZ13 ZZDL ZZPR
  (Attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n.
               495 del 1993 e n. 240 del 1994).
      1.  Il rimborso delle somme, maturate fino al 31 dicembre
  1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti
  previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione
  delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n.
  240 del 1994, è effettuato mediante assegnazione agli aventi
  diritto di titoli di Stato aventi libera circolazione.  Tale
  rimborso avviene in sei annualità, sulla base degli elenchi
  riepilogativi che gli enti provvederanno annualmente ad
  inviare al Ministero del tesoro.  Con decreto del Ministro del
  tesoro sono stabilite le caratteristiche dei titoli di Stato,
  ivi compreso il taglio minimo, e le procedure e i criteri di
  assegnazione dei medesimi agli aventi diritto, da effettuare
  tramite l'ente previdenziale competente.  Gli importi residuali
  eccedenti il predetto taglio minino sono liquidati
  direttamente dai predetti enti.
 
                              Pag. 14
 
      2.  Il diritto al rimborso delle somme arretrate di cui al
  comma 1 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro
  superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla
  data di entrata in vigore del presente decreto.  La verifica
  annuale del requisito reddituale per il diritto
  all'integrazione del trattamento è effettuata non solo in
  relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con
  riferimento ai redditi degli anni successivi.  Nella
  determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non
  concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria.  Per gli
  anni successivi, sulle somme ancora da rimborsarsi, sono
  dovuti gli interessi nella misura della variazione dell'indice
  dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
  accertata dall'ISTAT per l'anno precedente.  Gli enti ne
  terranno conto in sede di trasmissione degli elenchi di cui al
  comma 1.
      3.  I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del
  presente decreto-legge aventi ad oggetto le questioni di cui
  al presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con
  compensazione delle spese fra le parti.  I provvedimenti
  giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di
  effetto.
      4.  All'onere derivante dall'applicazione del presente
  articolo, valutato per il triennio 1996-1998, in lire 3.276
  miliardi per l'anno 1996 e in lire 4.675 miliardi annui per
  ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante
  riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
  triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di
  previsione del Ministero del tesoro per il 1996, parzialmente
  utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
  tesoro.
 
DATA=960329 FASCID=DDL13-26 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0026 TOTPAG=0020 TOTDOC=0013 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0013 RIGINIZ=021 PAGFIN=0014 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=002600 00 FASCIDC=13DDL0026 SORTNAV=0002600 000 00000 ZZDDLC26 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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