| (Attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n.
495 del 1993 e n. 240 del 1994).
1. Il rimborso delle somme, maturate fino al 31 dicembre
1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti
previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione
delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n.
240 del 1994, è effettuato mediante assegnazione agli aventi
diritto di titoli di Stato aventi libera circolazione. Tale
rimborso avviene in sei annualità, sulla base degli elenchi
riepilogativi che gli enti provvederanno annualmente ad
inviare al Ministero del tesoro. Con decreto del Ministro del
tesoro sono stabilite le caratteristiche dei titoli di Stato,
ivi compreso il taglio minimo, e le procedure e i criteri di
assegnazione dei medesimi agli aventi diritto, da effettuare
tramite l'ente previdenziale competente. Gli importi residuali
eccedenti il predetto taglio minino sono liquidati
direttamente dai predetti enti.
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2. Il diritto al rimborso delle somme arretrate di cui al
comma 1 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro
superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla
data di entrata in vigore del presente decreto. La verifica
annuale del requisito reddituale per il diritto
all'integrazione del trattamento è effettuata non solo in
relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con
riferimento ai redditi degli anni successivi. Nella
determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non
concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria. Per gli
anni successivi, sulle somme ancora da rimborsarsi, sono
dovuti gli interessi nella misura della variazione dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Gli enti ne
terranno conto in sede di trasmissione degli elenchi di cui al
comma 1.
3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge aventi ad oggetto le questioni di cui
al presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con
compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti
giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di
effetto.
4. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo, valutato per il triennio 1996-1998, in lire 3.276
miliardi per l'anno 1996 e in lire 4.675 miliardi annui per
ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il 1996, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.
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