| (Albo professionale).
1. E' istituito, presso il consiglio nazionale degli
impiegati tecnici di gioco, il relativo albo professionale.
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2. Sono iscritti all'albo professionale:
a) tutti gli impiegati tecnici di gioco che
svolgono professionalmente tale attività presso una casa da
gioco italiana alla data di entrata in vigore della presente
legge;
b) tutti gli impiegati tecnici di gioco in
possesso dei requisiti previsti all'articolo 19.
3. Nell'albo professionale è altresì prevista una apposita
sezione per l'iscrizione di impiegati tecnici di gioco
provenienti da case da gioco dei Paesi appartenenti alla
Comunità europea, che possono accedere a tale iscrizione alle
medesime condizioni previste per i cittadini italiani.
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