| (Corsi preparatori).
1. I corsi preparatori per l'iscrizione all'albo
professionale e per lo svolgimento dell'attività di impiegato
tecnico di gioco possono essere organizzati esclusivamente
dalle case da gioco italiane e dagli organi del consiglio
nazionale degli impiegati tecnici di gioco.
2. I corsi di cui al presente articolo sono soggetti
all'autorizzazione, alla vigilanza ed al controllo del
consiglio nazionale degli impiegati tecnici di gioco.
3. Ai fini di cui al comma 2 il consiglio direttivo nomina
un delegato per l'espletamento delle funzioni di cui al
medesimo comma 2.
4. Il delegato di cui al comma 3 riferisce al consiglio
direttivo il quale può impartire istruzioni vincolanti per
assicurare il più efficiente svolgimento dei corsi e garantire
la preparazione tecnica dei partecipanti.
5. In caso di violazione delle istruzioni di cui al comma
4 il consiglio può sospendere il corso per non più di tre mesi
e, nei casi più gravi, revocarne l'autorizzazione.
6. L'autorizzazione dei corsi è necessaria per l'accesso
dei partecipanti all'esame di profitto di cui all'articolo
22.
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7. Nei corsi preparatori devono essere insegnate le
seguenti materie:
a) conoscenza teorica e pratica dei giochi;
b) norme di comportamento nello svolgimento delle
mansioni.
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