| (Requisiti di accesso).
1. Possono accedere ai corsi preparatori i soggetti in
possesso dei requisiti previsti all'articolo 19, che abbiano
un'età compresa tra i ventidue ed i trentacinque anni. 2.
Il comitato esecutivo, a mezzo di un proprio delegato,
controlla il possesso dei requisiti richiesti ai sensi del
presente articolo.
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