| (Esami).
1. Il consiglio direttivo, tramite una commissione
nominata tra gli iscritti all'albo professionale di cui
all'articolo 17, svolge gli esami di profitto per
l'accertamento dell'idoneità tecnica dei partecipanti al
corso.
2. Ai fini della nomina di cui al comma 1 il consiglio
direttivo tiene conto delle specializzazioni richieste dallo
specifico esame e chiama soggetti non impiegati presso la casa
da gioco organizzatrice del corso.
3. L'esame si svolge, in base al regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 36, presso la casa da gioco in cui si è
tenuto il relativo corso.
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