| (Iscrizione).
1. Sono iscritti all'albo professionale i soggetti
aventi diritto ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, previa
verifica del possesso
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dei requisiti richiesti all'articolo 19 effettuata ai sensi
dell'articolo 21, comma 2.
2. L'iscrizione costituisce condizione necessaria per la
stipulazione del contratto individuale di lavoro e per
l'esercizio delle relative mansioni di impiegato tecnico di
gioco.
3. All'atto dell'iscrizione viene rilasciato
all'interessato un documento certificativo ed identificativo
dell'avvenuta inclusione nell'albo professionale.
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