| (Reiscrizione all'albo).
1. Nel caso previsto all'articolo 24, comma 1, lettera
a) l'impiegato tecnico di gioco può essere reiscritto
all'albo professionale, se in possesso dei requisiti, su
domanda presentata al comitato esecutivo, od al suo delegato,
entro tre anni dalla data di cancellazione.
2. Nel caso previsto all'articolo 24, comma 1, lettera
c) l'impiegato può essere reiscritto, su domanda, se
sopravvengono i requisiti mancanti.
3. Nel caso previsto all'articolo 24, comma 1, lettera
e) l'impiegato può essere reiscritto, su domanda e
previa valutazione discrezionale del comitato esecutivo, se
interviene la riabilitazione.
| |