| (Attuazione delle sentenze della Corte costituzionale
n. 141 del 1989 e n. 78 del 1993).
1. I contributi versati dal 1^ gennaio 1952 al 31
dicembre 1995 nell'assicurazione facoltativa di cui al titolo
IV del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n.
1155, sono rivalutati, secondo l'anno di versamento, in base
all'aumento percentuale del costo della vita calcolato
dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei
lavoratori dell'industria oppure, ove non disponibile, in base
al coefficiente di rivalutazione della lira.
2. Dal 1^ gennaio 1996, i contributi versati nella
assicurazione di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente
con il criterio di cui al medesimo comma.
| |