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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4096
DDL0225-0038
Progetto di legge Camera n. 225 - testo presentato - (DDL13-225)
(suddiviso in 46 Unità Documento)
Unità Documento n.38 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C225. TESTIPDL
...C225.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 31.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC225 ZZ13 ZZPD ZZPR
                       (Procedimento).
     1.  All'accertamento degli illeciti disciplinari ed
  all'inflizione delle relative sanzioni provvede il consiglio
  dei probiviri.
     2.  Ai fini di cui al comma 1 deve essere nominato un
  probiviro che svolge la necessaria attività istruttoria.
     3.  Dell'apertura del procedimento disciplinare deve essere
  data notizia entro dieci giorni all'interessato, che deve
  essere sentito informalmente dall'istruttore.
     4.  Nel corso del procedimento devono essere garantiti il
  contraddittorio ed il diritto di difesa dell'accusato.
     5.  Al termine dell'istruttoria il probiviro incaricato
  trasmette il risultato degli accertamenti al consiglio dei
  probiviri.
     6.  Il richiamo e la censura sono deliberati dal consiglio
  dei probiviri.
 
                              Pag. 17
 
     7.  La radiazione è stabilita dal consiglio direttivo cui
  la proposta deve essere trasmessa dal consiglio dei
  probiviri.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-225 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0225 TOTPAG=0019 TOTDOC=0046 NDOC=0038 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0016 RIGINIZ=019 PAGFIN=0017 RIGFIN=004 UPAG=NO PAGEIN=16 PAGEFIN=17 SORTRES= SORTDDL=022500 00 FASCIDC=13DDL0225 SORTNAV=0022500 000 00000 ZZDDLC225 NDOC0038 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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