| (Regolarizzazione contributiva).
1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei
premi previdenziali e assistenziali, che denunciano per la
prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati
di cui al comma 4 dell'articolo
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14 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, possono
versare entro il 31 maggio 1996 i contributi e i premi
relativi a periodi precedenti l'anzidetta denuncia maggiorati,
in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura
del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei
contributi e dei premi complessivamente dovuti.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai
soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per i
contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a
periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre
1995, a condizione che versino i contributi o premi e/o la
relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine fissato per
i soggetti di cui al comma 1.
3. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità
fissate dagli enti impositori, anche: per debiti di importo
fino a lire 1 miliardo, in quattro rate bimestrali, di uguale
importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 31
maggio 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza
entro il 30 settembre 1996 e la quarta entro il 30 novembre
1996; per i debiti di importo superiore a lire 1 miliardo e
fino a lire 5 miliardi, in sette rate bimestrali, di uguale
importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 31
maggio 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza
entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il 30 novembre
1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31
marzo 1997 e la settima entro il 31 maggio 1997; per debiti di
importo superiore ai 5 miliardi di lire e fino a 20 miliardi
di lire, in nove rate bimestrali, di uguale importo, da
pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 31 maggio 1996, la
seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30
settembre 1996, la quarta entro il 30 novembre 1996, la quinta
entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo 1997, la
settima entro il 31 maggio 1997, l'ottava entro il 31 luglio
1997 e la nona entro il 30 settembre 1997; per i debiti
d'imposta superiori a 20 miliardi di lire, in quattordici rate
bimestrali, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la
prima entro il 31 maggio 1996, la seconda entro il 31 luglio
1996, la terza entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il
30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta
entro il 31 marzo 1997, la settima entro il 31 maggio 1997,
l'ottava entro il 31 luglio 1997, la nona entro il 30
settembre 1997, la decima entro il 30 novembre 1997,
l'undicesima entro il 31 gennaio 1998, la dodicesima entro il
31 marzo 1998, la tredicesima entro il 31 maggio 1998 e la
quattordicesima entro il 31 luglio 1998. Le rate successive
alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento
annuo per il periodo di differimento.
4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi
speciali in materia di versamento di contributi e di premi e
le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro
onere accessorio connessi con le violazioni delle norme sul
collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei
contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
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le malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso
di regolarizzazione, non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 1989, n. 389.
5. Nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate
ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 3, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, dell'articolo 14- bis del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.85, dell'articolo
4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105,
dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n.
232, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto
1995, n. 326, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2
ottobre 1995, n. 416, dell'articolo 4, comma 9, del
decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, dell'articolo 5, comma
3, del decreto-legge 1^ febbraio 1996, n. 40, i versamenti
tardivi delle rate dovute, successive alla prima, sono
considerati validi, ancorché sia stato omesso il versamento di
talune di dette rate, se i soggetti interessati abbiano già
provveduto ovvero provvedano, entro il 31 maggio 1996, a
versare, secondo le modalità fissate dagli enti impositori,
interessi nella misura dell'8 per cento annuo commisurati al
ritardo rispetto alle scadenze fissate dalla legge per il
pagamento delle rate stesse.
6. I crediti di importo non superiore a lire 50 mila per
contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono
forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle
eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.
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