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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


410
DDL0026-0008
Progetto di legge Camera n. 26 - testo presentato - (DDL13-26)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C26. TESTIPDL
...C26.
...Decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 1996. Norme in materia previdenziale.
Articolo 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC26 ZZ13 ZZDL ZZPR
               (Regolarizzazione contributiva).
      1.  I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei
  premi previdenziali e assistenziali, che denunciano per la
  prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati
  di cui al comma 4 dell'articolo
 
                              Pag. 15
 
  14 della legge 30 dicembre
  1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del
  decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, possono
  versare entro il 31 maggio 1996 i contributi e i premi
  relativi a periodi precedenti l'anzidetta denuncia maggiorati,
  in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura
  del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei
  contributi e dei premi complessivamente dovuti.
      2.  L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai
  soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per i
  contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a
  periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre
  1995, a condizione che versino i contributi o premi e/o la
  relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine fissato per
  i soggetti di cui al comma 1.
      3.  La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità
  fissate dagli enti impositori, anche: per debiti di importo
  fino a lire 1 miliardo, in quattro rate bimestrali, di uguale
  importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 31
  maggio 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza
  entro il 30 settembre 1996 e la quarta entro il 30 novembre
  1996; per i debiti di importo superiore a lire 1 miliardo e
  fino a lire 5 miliardi, in sette rate bimestrali, di uguale
  importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 31
  maggio 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza
  entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il 30 novembre
  1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31
  marzo 1997 e la settima entro il 31 maggio 1997; per debiti di
  importo superiore ai 5 miliardi di lire e fino a 20 miliardi
  di lire, in nove rate bimestrali, di uguale importo, da
  pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 31 maggio 1996, la
  seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30
  settembre 1996, la quarta entro il 30 novembre 1996, la quinta
  entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo 1997, la
  settima entro il 31 maggio 1997, l'ottava entro il 31 luglio
  1997 e la nona entro il 30 settembre 1997; per i debiti
  d'imposta superiori a 20 miliardi di lire, in quattordici rate
  bimestrali, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la
  prima entro il 31 maggio 1996, la seconda entro il 31 luglio
  1996, la terza entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il
  30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta
  entro il 31 marzo 1997, la settima entro il 31 maggio 1997,
  l'ottava entro il 31 luglio 1997, la nona entro il 30
  settembre 1997, la decima entro il 30 novembre 1997,
  l'undicesima entro il 31 gennaio 1998, la dodicesima entro il
  31 marzo 1998, la tredicesima entro il 31 maggio 1998 e la
  quattordicesima entro il 31 luglio 1998.  Le rate successive
  alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento
  annuo per il periodo di differimento.
      4.  La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi
  speciali in materia di versamento di contributi e di premi e
  le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro
  onere accessorio connessi con le violazioni delle norme sul
  collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei
  contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui
  all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per
  l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
 
                              Pag. 16
 
  le malattie professionali, approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.  In caso
  di regolarizzazione, non si applicano le disposizioni di cui
  all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre
  1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
  dicembre 1989, n. 389.
      5.  Nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate
  ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 3, della legge 23
  dicembre 1994, n. 724, dell'articolo 14- bis  del
  decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.85, dell'articolo
  4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105,
  dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n.
  232, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto
  1995, n. 326, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2
  ottobre 1995, n. 416, dell'articolo 4, comma 9, del
  decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, dell'articolo 5, comma
  3, del decreto-legge 1^ febbraio 1996, n. 40, i versamenti
  tardivi delle rate dovute, successive alla prima, sono
  considerati validi, ancorché sia stato omesso il versamento di
  talune di dette rate, se i soggetti interessati abbiano già
  provveduto ovvero provvedano, entro il 31 maggio 1996, a
  versare, secondo le modalità fissate dagli enti impositori,
  interessi nella misura dell'8 per cento annuo commisurati al
  ritardo rispetto alle scadenze fissate dalla legge per il
  pagamento delle rate stesse.
      6.  I crediti di importo non superiore a lire 50 mila per
  contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono
  forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in
  essere alla data di entrata in vigore del presente decreto,
  sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle
  eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.
 
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