| (Disposizioni transitorie).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il consiglio direttivo del consiglio nazionale
degli impiegati tecnici di gioco adotta il regolamento che
detta le norme per le operazioni elettorali, il funzionamento
dei suoi organi, i casi di scioglimento dei medesimi e le
relative procedure, la ripartizione delle competenze fra gli
organi stessi, i mezzi di tutela, lo svolgimento degli esami,
la precisazione dei comportamenti illeciti e la tenuta
dell'albo professionale.
2. Le prime elezioni sono indette entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge da un comitato
composto da quattro componenti appartenenti ciascuno ad una
casa da gioco già esistente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Alla nomina di cui al comma 2 provvedono, a maggioranza
relativa, le assemblee degli impiegati tecnici di gioco
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convocate ai sensi dell'articolo 20, della legge 20 maggio
1970, n. 300, separatamente per ogni casa da gioco.
4. L'albo professionale di cui all'articolo 17 deve essere
istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
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