| Onorevoli Colleghi! - Si è fatta assai vivace di questi
tempi la discussione sulla legge elettorale delle regioni. La
Camera dei deputati aveva scelto di modificare l'articolo 122
della Costituzione, che riguarda le regioni a statuto
ordinario. A regime, la legge costituzionale proposta
assegnava un'ampia autonomia alle regioni a statuto ordinario
e questo crea necessariamente una necessità di coordinamento e
di armonizzazione con le norme statutarie di rango
costituzionale che regolamentano la materia elettorale per le
regioni a statuto speciale. Successivamente, mancato l'accordo
sulla riforma costituzionale, si è scelta la via della legge
ordinaria.
Intanto altre proposte di legge costituzionale si occupano
della normativa di regioni autonome e province autonome, di
cui ci si dovrà presto occupare.
La Valle d'Aosta si trova già in una situazione
particolare, poiché la riscrittura dell'articolo 16 dello
Statuto, avvenuta nel 1989, la proiettò all'avanguardia del
dibattito politico proprio per il contenuto della norma.
Infatti, mentre la vecchia dizione statutaria, prevedendo una
legge dello Stato per l'elezione del consiglio regionale della
Valle d'Aosta, relegava la Valle d'Aosta in una situazione
assai anomala poiché le altre regioni autonome avevano avuto
sin dall'inizio la competenza per dotarsi di una propria legge
elettorale, la modificazione votata dal Parlamento sette anni
fa permetteva alla Valle d'Aosta molta più libertà di azione
di quanto contenuto negli statuti delle altre regioni
autonome. La differenza apparve sin da allora fondamentale.
Mentre le altre regioni autonome erano comunque costrette dai
loro statuti a dotarsi di una legge elettorale
proporzionalistica, la Valle d'Aosta non aveva questa
costrizione, che allora venne però controbilanciata - nella
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temperie di un dibattito politico che avvenne probabilmente in
tempi non maturi - dalla previsione che la legge elettorale
dovesse essere votata dai due terzi del consiglio regionale.
Se la tendenza, come credo, sarà quella di consentire alle
regioni autonome di scegliere liberamente il proprio sistema
elettorale, senza il vincolo proporzionale e senza obblighi di
maggioranze particolari per il voto della legge, allora
parrebbe logico che debba cadere quel vincolo di una
maggioranza rinforzata che altrimenti graverebbe sulla sola
Valle d'Aosta. Ecco la ragione della modifica proposta
all'articolo 16 dello Statuto di autonomia della Valle
d'Aosta. Inoltre allo stesso articolo vi è la previsione che
con legge regionale siano, con la massima autonomia, stabilite
le modalità di elezione del presidente della giunta e degli
assessori. Questo significa, a mio avviso, che spetterà al
Consiglio della Valle decidere, in connessione con il resto
dello Statuto, se eleggere direttamente il presidente oppure
no, se dividere rigidamente il legislativo dall'esecutivo
oppure no. Le altre modifiche proposte riguardano l'articolo
17 dello Statuto, con la previsione che i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità siano regolati da legge
regionale, che peraltro ovviamente dovrà tenere conto dei
princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato, mentre
l'articolo 33 dello Statuto viene abrogato consentendo, vista
la modifica dell'articolo 16, una certa libertà anche per
quanto attiene la scelta della forma di governo in Valle
d'Aosta. Naturalmente vi è piena consapevolezza che le
modifiche proposte dovranno rientrare in una proposta di legge
più organica, che accorpi nei lavori della Commissione affari
costituzionali della Camera dei deputati i testi riguardanti
ciascuna regione o provincia autonoma. Con l'augurio
conclusivo che pervengano anche dal Consiglio della Valle
d'Aosta suggerimenti o migliorie sulla proposta in esame.
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