| (Differimento termini e regolamentazione in materia
contributiva).
1. La decorrenza dell'obbligo di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è differita al 30
giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o iscritti
a forme pensionistiche obbligatorie e al 1^ aprile 1996 per
coloro che risultano non iscritti alle predette forme; per gli
stessi soggetti il termine per la comunicazione di cui
all'articolo 2, comma 27, della citata legge n. 335 del 1995,
è ulteriormente differito, rispettivamente, al 31 luglio 1996
e al 30 aprile 1996.
2. E' istituito, quale organo dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), il Comitato amministratore
della gestione pensionistica dei lavoratori autonomi di cui al
comma 26 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
composto da quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro
rappresentanti dei committenti, che contribuiscono alla
gestione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su designazione delle rispettive
associazioni di categoria più rappresentative a livello
nazionale e da un rappresentante, rispettivamente, del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministero del tesoro. Il presidente del Comitato è eletto dal
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Comitato stesso tra i propri membri. Il Comitato
amministratore svolge nell'ambito della gestione i medesimi
compiti indicati nell'articolo 36 della legge 9 marzo 1989, n.
88, e successive modificazioni e integrazioni, e decide in
unica istanza i ricorsi in materia di prestazioni. Fino alla
costituzione del predetto Comitato, da effettuarsi entro il 30
giugno 1996, le sue funzioni sono esercitate da un commissario
nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro del tesoro.
3. I soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di
cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni e integrazioni, fermo restando l'obbligo del
versamento alla gestione separata di cui al comma 26
dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, del
contributo del 10 per cento commisurato ai predetti redditi
netti risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e degli
accertamenti definitivi, hanno titolo ad addebitare ai
committenti, in via definitiva, una percentuale nella misura
del 4 per cento dei corrispettivi lordi.
4. Il versamento di cui al comma 3 è effettuato entro il
limite del massimale contributivo annuo di cui all'articolo 2,
comma 18, della citata legge n. 335 del 1995, secondo le
modalità stabilite dall'INPS, alle seguenti scadenze:
a) entro il 31 maggio di ciascun anno, in acconto
del contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40 per
cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo di
cui al comma 3 risultanti dalla dichiarazione dei redditi
relativa all'anno precedente e dagli accertamenti
definitivi;
b) entro il 30 novembre di ciascun anno, in
acconto del contributo dovuto, nella misura corrispondente al
40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro
autonomo di cui al comma 3 risultanti dalla dichiarazione dei
redditi relativa all'anno precedente e dagli accertamenti
definitivi;
c) entro il 31 maggio di ciascun anno, a saldo
del contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1^
gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Qualora all'atto della determinazione del saldo di cui
al comma 4, lettera c), risultano già versati all'INPS
somme superiori al 10 per cento dei redditi netti di cui al
comma 3, l'eccedenza viene contabilizzata dall'INPS come
acconto degli eventuali importi dovuti dai soggetti assicurati
nell'anno successivo. Su richiesta l'eccedenza è restituita
dall'INPS agli assicurati con applicazione degli interessi
nella misura e secondo le modalità stabilite dall'articolo 44
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602.
6. Per l'anno 1996, i versamenti a titolo di acconto
devono essere effettuati sulla base dei redditi dichiarati ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno
1995 rideterminati proporzionalmente in relazione alla
decorrenza dell'obbligo di cui al comma
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1. Il versamento a
saldo del contributo dovuto per l'anno 1996 deve essere
calcolato escludendo i ricavi relativi a fatture emesse fino
alle date di decorrenza del predetto obbligo e riscosse in
periodi successivi.
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