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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


411
DDL0026-0009
Progetto di legge Camera n. 26 - testo presentato - (DDL13-26)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C26. TESTIPDL
...C26.
...Decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 1996. Norme in materia previdenziale.
Articolo 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC26 ZZ13 ZZDL ZZPR
  (Differimento termini e regolamentazione in materia
                        contributiva).
      1.  La decorrenza dell'obbligo di cui all'articolo 2,
  comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è differita al 30
  giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o iscritti
  a forme pensionistiche obbligatorie e al 1^ aprile 1996 per
  coloro che risultano non iscritti alle predette forme; per gli
  stessi soggetti il termine per la comunicazione di cui
  all'articolo 2, comma 27, della citata legge n. 335 del 1995,
  è ulteriormente differito, rispettivamente, al 31 luglio 1996
  e al 30 aprile 1996.
      2.  E' istituito, quale organo dell'Istituto nazionale
  della previdenza sociale (INPS), il Comitato amministratore
  della gestione pensionistica dei lavoratori autonomi di cui al
  comma 26 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
  composto da quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro
  rappresentanti dei committenti, che contribuiscono alla
  gestione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale su designazione delle rispettive
  associazioni di categoria più rappresentative a livello
  nazionale e da un rappresentante, rispettivamente, del
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del
  Ministero del tesoro.  Il presidente del Comitato è eletto dal
 
                              Pag. 17
 
  Comitato stesso tra i propri membri.  Il Comitato
  amministratore svolge nell'ambito della gestione i medesimi
  compiti indicati nell'articolo 36 della legge 9 marzo 1989, n.
  88, e successive modificazioni e integrazioni, e decide in
  unica istanza i ricorsi in materia di prestazioni.  Fino alla
  costituzione del predetto Comitato, da effettuarsi entro il 30
  giugno 1996, le sue funzioni sono esercitate da un commissario
  nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
  concerto con il Ministro del tesoro.
      3.  I soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di
  cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte
  sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
  modificazioni e integrazioni, fermo restando l'obbligo del
  versamento alla gestione separata di cui al comma 26
  dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, del
  contributo del 10 per cento commisurato ai predetti redditi
  netti risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini
  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e degli
  accertamenti definitivi, hanno titolo ad addebitare ai
  committenti, in via definitiva, una percentuale nella misura
  del 4 per cento dei corrispettivi lordi.
      4.  Il versamento di cui al comma 3 è effettuato entro il
  limite del massimale contributivo annuo di cui all'articolo 2,
  comma 18, della citata legge n. 335 del 1995, secondo le
  modalità stabilite dall'INPS, alle seguenti scadenze:
          a)  entro il 31 maggio di ciascun anno, in acconto
  del contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40 per
  cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo di
  cui al comma 3 risultanti dalla dichiarazione dei redditi
  relativa all'anno precedente e dagli accertamenti
  definitivi;
          b)  entro il 30 novembre di ciascun anno, in
  acconto del contributo dovuto, nella misura corrispondente al
  40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro
  autonomo di cui al comma 3 risultanti dalla dichiarazione dei
  redditi relativa all'anno precedente e dagli accertamenti
  definitivi;
          c)  entro il 31 maggio di ciascun anno, a saldo
  del contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1^
  gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente.
      5.  Qualora all'atto della determinazione del saldo di cui
  al comma 4, lettera  c),  risultano già versati all'INPS
  somme superiori al 10 per cento dei redditi netti di cui al
  comma 3, l'eccedenza viene contabilizzata dall'INPS come
  acconto degli eventuali importi dovuti dai soggetti assicurati
  nell'anno successivo.  Su richiesta l'eccedenza è restituita
  dall'INPS agli assicurati con applicazione degli interessi
  nella misura e secondo le modalità stabilite dall'articolo 44
  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
  n. 602.
      6.  Per l'anno 1996, i versamenti a titolo di acconto
  devono essere effettuati sulla base dei redditi dichiarati ai
  fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno
  1995 rideterminati proporzionalmente in relazione alla
  decorrenza dell'obbligo di cui al comma
 
                              Pag. 18
 
  1.  Il versamento a
  saldo del contributo dovuto per l'anno 1996 deve essere
  calcolato escludendo i ricavi relativi a fatture emesse fino
  alle date di decorrenza del predetto obbligo e riscosse in
  periodi successivi.
 
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