| Onorevoli Colleghi! - Il decreto-legge 30 dicembre
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133, all'articolo 9 istituisce il catasto
dei fabbricati nel quale saranno censiti, insieme alle unità
immobiliari urbane, anche i fabbricati rurali.
L'articolo in questione elenca i nuovi criteri per il
riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti
fiscali. Si parla di requisiti soggettivi, di utilizzazione,
di superficie ed economici. Criteri e requisiti che non
possono essere applicati indistintamente a tutte le realtà.
Esistono zone, come quelle montane, alle quali verrebbe
arrecato un grave danno se si applicassero criteri validi per
territori con caratteristiche profondamente diverse.
Bisogna riflettere sulla necessità della salvaguardia e
della valorizzazione dell'agricoltura nelle zone di montagna
per molteplici motivi: evitare lo spopolamento delle zone di
mezza montagna, mantenere un equilibrio ambientale, favorire
uno sviluppo economico equilibrato e conservare gli elementi
di una cultura e di una tradizione agricolo-montana.
Queste norme, invece, costituiscono un ulteriore
disincentivo alla coltivazione agraria dei terreni montani e
risultano anche difficilmente applicabili nei termini
previsti.
Si precisa, inoltre, che verrebbero gravemente penalizzati
i pensionati e i lavoratori part-time poiché i loro
fabbricati rurali perderebbero il carattere di ruralità.
Pertanto risulta necessario impedire che interventi
legislativi poco sensibili ai problemi della montagna
comportino gravi problemi e difficoltà all'agricoltura delle
zone montane.
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