| 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133, è inserito il seguente:
"3- bis. Le disposizioni di cui alle lettere c)
e d) del comma 3 non si applicano alle zone di montagna,
come definite dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva
75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975".
2. I termini di cui al comma 8 dell'articolo 9 del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, già
prorogati al 31 dicembre 1996 dall'articolo 1 del
decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, sono
ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1997.
| |